Il ricorso al TAR è irricevibile se proposto oltre i sessanta giorni, anche se pendente il ricorso straordinario (TAR Lombardia n. 3916 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine perentorio di decadenza di sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 29 c.p.a.. Il più ampio termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 è applicabile esclusivamente al ricorso straordinario al Capo dello Stato e non all’impugnativa giurisdizionale. La proposizione di una mera istanza di autotutela non sospende né interrompe il decorso del termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto ritenuto lesivo, che continua a decorrere fino alla sua consumazione. Ne consegue la dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto oltre il predetto termine.

Il Fatto

Alcuni cittadini indiani, entrati nel territorio dello Stato con regolare nulla osta al lavoro subordinato e visto di ingresso, ottenuti nell’ambito delle quote del c.d. Decreto Flussi 2024 su istanza di un’unica società datrice di lavoro, impugnavano i provvedimenti con cui la Prefettura aveva disposto la revoca dei nulla osta. La revoca era motivata dalla inidoneità dell’asseverazione prodotta dal datore di lavoro, non attestante il possesso dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. I ricorrenti deducevano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, mentre l’amministrazione eccepiva la tardività del ricorso e dava atto della pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i medesimi provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, secondo quanto dichiarato in ricorso e confermato dalla documentazione dell’amministrazione, la notifica dei provvedimenti impugnati ai lavoratori era avvenuta in data 18.04.2025 e 23.04.2025. L’atto introduttivo del giudizio, invece, era stato notificato soltanto il 18.04.2026, ovvero dopo un anno dalla conoscenza degli atti, ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 29 c.p.a..

I ricorrenti avevano invocato l’applicabilità del termine di centoventi giorni di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, computato dalla data del riscontro negativo all’istanza di riesame in autotutela presentata il 7.05.2025 e riscontrata il 13.05.2025. Tale riferimento normativo è stato ritenuto dal Tribunale palesemente errato e inconferente, in quanto la disposizione richiamata disciplina esclusivamente il termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che il richiamo all’istituto del ricorso straordinario rafforzava la tesi dell’amministrazione circa la pendenza di tale rimedio per gli stessi provvedimenti, rendendo dubbia l’ammissibilità del gravame. Sotto altro profilo, è stato ribadito il principio pacifico per cui la proposizione di un’istanza di autotutela – neppure depositata in atti – non sospende né interrompe il termine di decadenza per l’impugnazione, che continua a decorrere fino alla sua consumazione. Non essendo stata fornita alcuna adeguata giustificazione per la tardiva notifica, il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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