Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Umbria n. 72 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione del giudicato quando manchino modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi con i quali l’Amministrazione si impegna a corrispondere il beneficio. La pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede, né alcuna norma subordina la soddisfazione del credito agli adempimenti della procedura telematica. Il giudice amministrativo assegna quindi all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. non va applicata quando, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015 per l’anno scolastico 2024/25.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e non è stata impugnata. Decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato, il beneficio non è stato corrisposto. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni, la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva e la condanna al pagamento delle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112 cod. proc. amm. e constata che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna siano state pagate. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata e, in particolare, le numerose pronunce dello stesso TAR Umbria del 2025 su fattispecie analoghe. Respinta la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale per raccogliere nuovamente le istanze di pagamento e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro.

Il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza certezza di tempi la presa in considerazione della propria posizione, né dispone la sospensione dei relativi giudizi.

In mancanza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi di corresponsione, mantengono validità queste considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Il ricorso va pertanto accolto: è assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti, ed è nominato fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato, per provvedere al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme in caso di infruttuoso decorso del termine.

Al commissario spetta un compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante, che vi provvede previa verifica della documentata relazione. Il Collegio non applica invece la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., perché, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *