Carta docenti: termine di sessanta giorni e commissario ad acta per l’ottemperanza (TAR Umbria n. 69 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente il beneficio economico della carta del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, deve essere integralmente eseguito dall’Amministrazione. Nessuna norma subordina la soddisfazione del credito alla rinnovazione della domanda secondo la procedura telematica, né legittima ulteriori attese prive di certezza di tempi: la pretesa di far attendere il creditore prima di agire in giudizio è eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.

Il Fatto

La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla ricorrente il beneficio della carta docenti per l’anno scolastico 2024/25, oltre alle spese legali.

La ricorrente, dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva e aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, ha documentato il passaggio in giudicato del titolo per mancata impugnazione. Non avendo ricevuto alcun pagamento, ha chiesto al TAR di assegnare al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire e, in caso di inerzia, di nominare un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’inottemperanza è dunque integrato.

Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza consolidata in giudizi del tutto analoghi, che ha già affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Le difese dell’Amministrazione facevano leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale, finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto di lavoro.

Il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica, né dispone la sospensione dei relativi giudizi.

In mancanza di modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi di corresponsione del bonus riconosciuto da giudicati civili, tali considerazioni mantengono validità: non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, o un funzionario da lui delegato, per provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte. Il compenso del commissario è liquidato in euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante, che vi provvederà dopo aver verificato l’espletamento del mandato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente ai minimi tariffari, tenuto conto della serialità dei giudizi, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato, in ragione del numero significativo di ricorsi analoghi accolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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