Carta elettronica del docente, ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 3564 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione. Ove sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio economico, la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone comunque l’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo l’amministrazione giovarsi del proprio contegno inerte. La misura delle astreintes resta subordinata a una valutazione di equità.

Il Fatto

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, ma l’esecuzione è rimasta infruttuosa. Il ricorrente deduce l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiede la condanna al pagamento, oltre accessori, con nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Sotto il profilo processuale, il Tribunale verifica il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.

Nel merito, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio precisa che, ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dal ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

Viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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