Accertamento del GSE e artato frazionamento: necessari elementi oggettivi attuali e strutturali (TAR Lazio n. 6063 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un’applicazione del divieto di abuso del diritto, la cui ricorrenza deve essere accertata dal GSE sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti. La mera contiguità catastale storicamente antecedente l’entrata in esercizio degli impianti, l’identità delle date di presentazione delle domande di incentivazione e il collegamento societario tra i soggetti responsabili non sono sufficienti a integrare l’elemento oggettivo del frazionamento elusivo, ove manchi la prova della contiguità attuale delle particelle o la condivisione di elementi strutturali (punto di connessione, cabina di consegna, misuratore di scambio). La rideterminazione della tariffa incentivante ex art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014 non costituisce decadenza e non richiede i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né è soggetta al termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., trattandosi di mera ricondizione dell’incentivo alla misura effettivamente dovuta.
Il Fatto
La società, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 993,60 kW ammesso alle tariffe incentivanti del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), impugnava la nota del GSE del 22 settembre 2025 che, all’esito di un procedimento di controllo, rideterminava la tariffa da quella per impianti di potenza inferiore a 1000 kW a quella, inferiore, per impianti tra 1000 e 5000 kW. Il GSE aveva desunto l’artato frazionamento della potenza dalla contiguità delle particelle catastali con quelle dell’impianto contiguo, dalla sincronia delle domande e dal collegamento societario tra i due proprietari, rilevando il frazionamento catastale del 18 gennaio 2011 e l’entrata in esercizio alla medesima data.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato la natura del divieto di artato frazionamento quale declinazione del divieto di abuso del diritto, avente portata generale e non richiedente specifiche disposizioni settoriali. Ha quindi confermato che la contiguità delle particelle e il collegamento societario costituiscono solo indizi, non elementi decisivi, e che le norme di cui all’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 e all’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 hanno natura ricognitiva e non costitutiva del divieto, indicando indizi di carattere non tassativo.
La sentenza ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il GSE avesse omesso di verificare la contiguità catastale alla data di entrata in esercizio dell’impianto, come prescritto dal paragrafo 3.8 delle Regole applicative. Le particelle erano contigue in passato ma non risultavano più tali al momento rilevante, essendo interposta una particella di 20.487 mq, ampiamente superiore alla soglia del 20% prevista dalle Regole. La mera circostanza del frazionamento catastale antecedente all’entrata in vigore del Quarto Conto, unita all’identità delle date di presentazione delle richieste, non è stata ritenuta sufficiente a provare l’unitarietà sostanziale dell’iniziativa imprenditoriale, mancando elementi strutturali attuali di condivisione.
La pronuncia ha poi respinto il terzo motivo, escludendo l’applicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 alla rideterminazione tariffaria ex art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014, che costituisce una mera ricondizione dell’incentivo alla misura dovuta e non una decadenza. Ha infine respinto il quarto motivo, relativo alla prescrizione, osservando che la mera riserva di conguaglio non configura una richiesta restitutoria che possa attivare la disciplina dell’art. 2946 c.c.
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Nota della Redazione
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