Revoca delle licenze di polizia per la perdita dei requisiti soggettivi di affidabilità (TAR Puglia n. 746 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I diritti di partecipazione procedimentale possono subire una compressione quando l’azione amministrativa è funzionale alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali quali l’ordine e la sicurezza pubblica, potendo l’Amministrazione omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 in presenza di particolari esigenze di celerità, la cui sussistenza è rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti del manifesto travisamento dei fatti o di palesi sintomi di eccesso di potere. I titoli di polizia di cui all’art. 8 del TULPS hanno natura strettamente fiduciaria, essendo intrinsecamente correlati all’affidabilità complessiva della persona fisica che assume la responsabilità dell’attività: il venir meno di tale presupposto, ai sensi degli artt. 10 e 11 del TULPS, legittima la revoca unitaria di tutte le autorizzazioni rilasciate al medesimo soggetto, non essendo logicamente configurabile una parzializzazione del difetto dei requisiti personali.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di ditte individuali e legale rappresentante di due società in accomandita semplice, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Bari aveva disposto la revoca di tutte le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell’art. 88 del TULPS per l’esercizio di attività di -OMISSIS-. Il provvedimento si fondava su una serie di elementi: l’esecuzione, nel febbraio 2024, di una misura cautelare custodiale in carcere per il reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p.; un’informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Bari, ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4-bis, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, nei confronti di una delle società riconducibili al ricorrente; il deferimento all’autorità giudiziaria per violazione dell’art. 17 del r.d. n. 773/1931, per l’esercizio dell’attività tramite rappresentanti non autorizzati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto disatteso la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la giurisprudenza secondo cui i diritti di partecipazione possono e devono essere compressi quando l’azione amministrativa è funzionale a interessi pubblici primari quali l’ordine e la sicurezza pubblica. La scelta di omettere la comunicazione è stata ritenuta non irragionevole, considerata la gravità dei fatti contestati e la circostanza che l’interessato si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere, elementi idonei a integrare quelle “particolari esigenze di celerità” normativamente contemplate.
Quanto al merito, il Collegio ha posto a fondamento della decisione il principio di personalità dei titoli di polizia: l’atto autorizzatorio non consegue alla mera sussistenza di requisiti oggettivi riferibili all’impresa, ma è intrinsecamente correlato all’affidabilità complessiva della persona fisica che ne assume la responsabilità, la cui condotta deve garantire in modo continuativo il rispetto delle preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Da tale carattere fiduciario deriva il potere di sospendere o revocare i titoli abilitativi quando sopraggiungano circostanze che, ove conosciute al momento del rilascio, avrebbero imposto o consentito il diniego. Il Tribunale ha inoltre precisato che, pur trattandosi di plurime autorizzazioni, le stesse attengono alla medesima attività e sono accomunate dalla necessità che il titolare possieda i requisiti soggettivi generali di affidabilità e buona condotta previsti dall’art. 11 TULPS: la dimensione soggettiva dei titoli è unica e inscindibile, sicché il venir meno del presupposto della condotta travolge necessariamente ogni abilitazione.
Il Collegio ha infine ribadito che l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di titoli di polizia è sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità o del macroscopico travisamento dei fatti, profili non riscontrabili nella vicenda, validamente sorretta anche per relationem dalle gravi vicende penali a carico del ricorrente. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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