Sostituzione dell’organo verificatore e nuova verificazione tecnica nel giudizio su SCIA e sanatoria edilizia (TAR Puglia n. 744 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza istruttoria con cui il giudice amministrativo dispone una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm. costituisce un potere officioso che il collegio può reiterare, anche sostituendo l’organo verificatore originariamente designato, qualora questi non abbia ottemperato all’incarico nei termini assegnati. La verificazione è strumento di accertamento dei fatti complessi che richiedono specifiche competenze tecniche, e i relativi quesiti devono essere formulati in modo puntuale, affinché l’organo accertatore possa descrivere le opere contestate e valutarne la conformità urbanistica, distinguendo tra interventi legittimamente assentiti, sanabili ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e non sanabili. L’affidamento dell’incarico a un funzionario tecnico di elevata qualificazione di un ente pubblico diverso da quello intimato garantisce terzietà e competenza, mentre l’anticipazione del compenso a carico della parte ricorrente non incide sulla natura officiosa dell’accertamento.

Il Fatto

La controversia trae origine dal provvedimento con cui il Comune ha dichiarato l’improcedibilità di due SCIA presentate dai ricorrenti per interventi edilizi, disponendo la sospensione immediata dell’attività e l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. I ricorrenti hanno impugnato tale determinazione, contestando la legittimità del diniego e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previo accertamento della conformità delle opere realizzate. Il giudizio è stato quindi incardinato dinanzi al TAR Puglia, che ha disposto un’istruttoria tecnica per verificare la natura delle opere e la loro sanabilità.

La Motivazione della Corte

Il collegio, rilevato che l’organo verificatore nominato con la precedente ordinanza istruttoria non ha depositato la relazione nei termini, ha ritenuto necessario sostituire il verificatore con altro organismo pubblico, confermando l’esigenza di completare l’accertamento tecnico. L’art. 66 cod. proc. amm. attribuisce al giudice il potere di disporre la verificazione, che costituisce mezzo di prova atipico finalizzato a fornire al collegio elementi oggettivi di valutazione su fatti che richiedono conoscenze specialistiche.

Il TAR ha quindi affidato l’incarico al funzionario tecnico di elevata qualificazione della Provincia di Foggia, fissando i quesiti cui il verificatore dovrà rispondere. Il primo quesito impone di descrivere, anche con supporto grafico, le porzioni del manufatto realizzate senza titolo e per le quali è stata presentata domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il secondo quesito richiede di determinare, in relazione alla destinazione urbanistica della zona, quali opere siano state legittimamente assentite ab origine, quali siano sanabili e quali non sanabili.

La scelta di rivolgersi a un ente diverso da quello cui appartiene l’amministrazione resistente risponde all’esigenza di garantire terzietà e imparzialità dell’accertamento, evitando possibili conflitti di interesse. L’ordinanza fissa inoltre i termini per l’esecuzione della verificazione e per il deposito della relazione conclusiva, stabilendo un anticipo sul compenso del verificatore nella misura di € 500,00 a carico della parte ricorrente. Il collegio ha infine differito l’udienza di discussione del merito, confermando la necessità di completare l’istruttoria prima della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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