Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 570 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo costituisce titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. L’Amministrazione che non provvede al pagamento è tenuta a conformarsi al giudicato nel termine assegnato dal giudice. La nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. è disposta per l’eventualità di inottemperanza perdurante. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta quando la nomina del commissario sia già idonea a fronteggiare l’inadempimento, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione del debitore.
Il Fatto
Il Giudice di Pace ha ingiunto al Comune di pagare in favore di una società l’importo di euro 7.500,00, oltre interessi legali e moratori e spese del procedimento monitorio. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato all’ente tramite pec.
A fronte della mancata corresponsione delle somme, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna dell’ente al pagamento di una penalità di mora e la rifusione delle spese di lite. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nella definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha ricordato che il rimedio dell’ottemperanza è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio al novero dei titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, poiché il Comune non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal titolo. È stato quindi ordinato all’ente di provvedere al pagamento nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, con corresponsione di interessi moratori, spese del procedimento monitorio e spese di registrazione ove effettivamente sostenute.
In conformità alla richiesta della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato o in altro funzionario delegato, con compenso posto a carico del Comune, chiamato ad attivarsi in caso di vana scadenza del termine assegnato. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora: la nomina del commissario, già disposta per fronteggiare un eventuale perdurante inadempimento, esclude allo stato la sussistenza dei relativi presupposti, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’ente debitore.
Nota della Redazione
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