Revoca misura prevenzione rivalutazione pericolosità attuale non vizio motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 20067 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, in sede di revoca di una misura di prevenzione, ha il dovere di rivalutare ex novo la persistenza dell’attualità della pericolosità sociale, considerando anche il tempo trascorso e le condotte successive. Contro tale valutazione è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è, quindi, inconferente; sono deducibili solo l’inosservanza dell’obbligo di provvedere con decreto motivato e l’ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente, reiterando il limite già previsto dall’art. 4 della legge n. 1423/1956.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, disposta nei suoi confronti dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Bari. Il tribunale rigettava l’istanza e il decreto era impugnato dinanzi alla Corte di appello di Bari, che lo confermava. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo relativo alla violazione di legge nell’applicazione dei criteri di valutazione della persistenza della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011; il secondo concernente il vizio di motivazione sulla ritenuta attualità della pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico. La Corte territoriale, infatti, aveva correttamente valutato lo spessore delle condotte pregresse, la loro natura mafiosa e continuità, nonché la commissione di un reato in tempi recenti, così operando una rivalutazione ex novo dei presupposti della misura. Il ricorrente, invece, si è limitato a censurare la decisione senza confrontarsi con tali specifiche argomentazioni.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in materia di misure di prevenzione, l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 ammette il ricorso per cassazione solo per violazione di legge. La norma, che riprende l’art. 4, penultimo comma, della legge n. 1423/1956, esclude i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi dedurre solo l’inosservanza dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto dall’art. 7 del d.lgs. citato. Ciò significa che il sindacato di legittimità è limitato alla motivazione inesistente, meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza o logicità, o a quella assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico della decisione. La Corte ha richiamato a sostegno il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014, oltre ad altre pronunce di merito. Infine, si è ribadito che non possono essere formulate censure attinenti al merito o volte a ottenere una valutazione alternativa dei dati di fatto.
Declarata l’inammissibilità, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.