Cessazione della materia del contendere per ripristino delle misure di accoglienza (TAR Lombardia n. 569 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta in via amministrativa nel corso del giudizio, con la conseguenza che il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi sul merito del ricorso. Il ripristino delle misure di accoglienza disposto dall’amministrazione in pendenza di giudizio determina tale effetto, poiché elimina l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento di revoca impugnato. In presenza di ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato, non vi è luogo a provvedere sulle spese quando la controparte non ammessa sia un’amministrazione statale, che non può essere insieme obbligata e beneficiaria di una statuizione giudiziale, in applicazione del principio desumibile dall’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di misure di accoglienza presso un CAS, ha impugnato il decreto con cui la competente Prefettura aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza. La revoca era stata adottata ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015, sull’assunto che il ricorrente avesse contratto rapporti di lavoro idonei a comporre redditi superiori all’importo annuo dell’assegno sociale per l’anno 2024.

In particolare, l’amministrazione contestava al ricorrente di aver prodotto, a fronte di un contratto di otto mensilità, solo alcune buste paga relative al 2024, e di risultare titolare di plurimi contratti di lavoro desumibili dalle comunicazioni Unilav. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, sostenendo di aver prodotto un reddito per il 2024 inferiore alla soglia dell’assegno sociale. Con ordinanza cautelare n. 254/25 il provvedimento impugnato è stato sospeso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione resistente ha depositato una nota con cui dà atto che la Prefettura ha ripristinato le misure di accoglienza in favore del ricorrente. Il ripristino è stato disposto con decreto della medesima autorità, con conseguente integrale soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento di revoca è venuto meno per effetto del ripristino delle misure in via amministrativa. Il Collegio non ha quindi esaminato il merito dell’unico motivo di ricorso, relativo al superamento della soglia reddituale dell’assegno sociale.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha osservato che l’amministrazione è da considerarsi virtualmente soccombente. Tuttavia, la competente Commissione ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con proprio decreto.

Stante l’ammissione al beneficio della parte vittoriosa, il Collegio ha escluso che vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio. La parte non ammessa è infatti un’amministrazione statale, che non può essere contemporaneamente obbligata al pagamento e beneficiaria della statuizione. Il Tribunale ha richiamato il principio desumibile dall’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Le spese spettanti al difensore sono state rinviate a separato provvedimento presidenziale per la relativa liquidazione. Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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