Inammissibile il ricorso sui motivi riproduttivi di censure già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 29646 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, senza specifica critica e mirando a una sostanziale rivalutazione delle fonti probatorie. Il giudice di merito che, constatata la suddivisione dello stupefacente in più dosi e la sproporzione tra il valore della sostanza detenuta e le entrate mensili del ricorrente, esclude l’uso personale, non incorre in vizio di motivazione. Il diniego della sospensione condizionale e della non menzione è legittimo quando i precedenti penali della stessa indole sostengono una prognosi negativa. La confisca del denaro è legittima se la provenienza da attività lecita non è ricondotta con sufficiente precisione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato dichiarato responsabile, in primo grado, del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto sostanza stupefacente. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 10 ottobre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino dell’8 luglio 2024. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

Con il primo motivo si denuncia il vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto, dedotta aprioristicamente dalla divisione in dosi, compatibile con l’uso personale. Con il secondo si lamenta la mancata applicazione dell’attenuante del lucro di speciale tenuità. Con il terzo si contesta il riconoscimento della recidiva. Con il quarto la mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione. Con il quinto la confisca del denaro ex art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi sproporzione tra somma confiscata e reddito dichiarato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica. Essi mirano a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, privi di pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Sul primo motivo, i giudici di primo e secondo grado hanno constatato la suddivisione dello stupefacente in venti frammenti termosaldati di crack e cinque ovuli termosaldati di cocaina, le particolari modalità dell’azione e il quantitativo sequestrato eccedente il rifornimento per uso personale. Il costo della sostanza risultava sostanzialmente corrispondente alle entrate mensili del ricorrente, che aveva riferito una retribuzione di circa 800,00 euro al mese, evidenziandosi una chiara sproporzione. Ne deriva che il possesso di più dosi per un valore pari alle proprie entrate non configura un acquisto per uso personale, ma un investimento.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il quantitativo di stupefacente risultava tale da consentire un profitto non modesto dalla vendita. Sul terzo, il ricorrente risulta autore di numerosi reati della stessa indole, già giudicati in precedenza; avendo commesso un altro reato analogo, il giudicante ha correttamente valutato una maggiore pericolosità e una più accentuata colpevolezza.

In relazione al quarto motivo, le evidenze si prestano a sostenere una prognosi negativa circa la commissione di nuovi reati, tale da giustificare il diniego della sospensione condizionale e della non menzione. Sul quinto, il giudice del merito è partito dal corretto assunto secondo cui, nei traffici di modesta entità, il giudizio di proporzione ai fini della confisca va effettuato con particolare rigore. Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato un’occupazione in nero senza fornire indicazioni precise, né ha ricondotto con sufficiente precisione la provenienza della somma all’attività lavorativa.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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