Revoca del nulla osta al lavoro per cessazione dell’impresa datrice (TAR Lombardia n. 119 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro è legittima quando sopravviene la cessazione dell’attività di impresa del datore di lavoro richiedente, perché il presupposto su cui si fonda il provvedimento di accoglimento è venuto meno per una causa di fatto oggettivamente accertata. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 presuppone un rapporto di lavoro subordinato validamente instaurato e un titolo di soggiorno già rilasciato che debba essere rinnovato e che non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro. In assenza di instaurazione del rapporto e di rilascio del titolo, le sopravvenienze non imputabili al lavoratore non assumono rilievo. Il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione discrezionale dell’Amministrazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia con visto per lavoro subordinato domestico, rilasciato in seguito al nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura. La richiesta di assunzione era stata presentata dal datore di lavoro, che però ha cessato l’attività di impresa prima dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale.
Con provvedimento preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, la Prefettura ha revocato il nulla osta, rilevando la chiusura dell’azienda e l’impossibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, e sostenendo di avere diritto quantomeno al permesso per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la scansione temporale dei fatti e rileva che il datore di lavoro richiedente ha cessato l’attività di impresa nel dicembre 2022, mentre lo straniero è entrato in Italia nel maggio 2023. Non risulta che sia stato sottoscritto il contratto di soggiorno, né che sia stata presentata richiesta di permesso di soggiorno alla Questura a qualsivoglia titolo.
Su questo presupposto il TAR ritiene infondate le censure avverso la revoca. La ragione posta a fondamento del provvedimento — la cessazione dell’attività da parte del datore di lavoro — è pacifica e oggettivamente accertata; la revoca, di conseguenza, si palesa legittima e immune dai vizi dedotti.
Quanto al mancato rilascio del permesso per attesa occupazione, il Collegio richiama l’art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998, che configura l’unica ipotesi in cui la legge consente tale rilascio: esso spetta ai titolari di un permesso per lavoro subordinato che abbiano perso il posto di lavoro. La fattispecie presuppone quindi un rapporto di lavoro validamente instaurato e un titolo di soggiorno già posseduto, che debba essere rinnovato ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro.
Il Collegio si richiama alla propria giurisprudenza, rappresentata dalla sentenza n. 318 dell’11.4.2025 e dalle ordinanze nn. 433 del 7.11.2025, 259 del 27.6.2025, 212 del 31.5.2025 e 139 dell’11.4.2025, per affermare che l’instaurazione del rapporto e il rilascio del titolo di soggiorno costituiscono condizioni necessarie per rendere rilevanti le sopravvenienze non imputabili al lavoratore.
Nel caso concreto alcun rapporto di lavoro risulta mai essere stato instaurato: il ricorrente non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno e neppure risulta averlo richiesto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Nota della Redazione
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