Decadenza da autorizzazione NCC per mancato utilizzo della rimessa nel Comune autorizzante (TAR Toscana n. 396 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio di noleggio con conducente il vincolo di territorialità, previsto dagli art. 3, comma 3, e art. 8, comma 3, legge n. 21 del 1992, opera non solo in senso strutturale e organizzativo, ma anche funzionale: è necessaria una sede operativa e una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, con effettivo utilizzo della medesima. Non è sufficiente la mera disponibilità, anche potenzialmente fittizia, della rimessa. Il provvedimento che accerta il venir meno delle ragioni fondanti il titolo abilitativo integra una fattispecie di revoca-decadenza o revoca-sanzione, adottabile dal Comune a prescindere da un’espressa previsione regolamentare. A tale figura non si applicano il principio di legalità delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981 né il canone di gradualità sanzionatoria.
Il Fatto
La ricorrente era titolare di un’autorizzazione al noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Marciana, con rimessa principale nel territorio comunale e rimessa secondaria in altro Comune. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha disposto la decadenza dall’autorizzazione, contestando la mancanza di sede operativa, la violazione dell’obbligo di rientro presso la sede principale e l’assenza di collegamento dell’attività con il territorio di rilascio.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento, unitamente all’art. 49, lettera e), del Regolamento comunale nella parte in cui prevede la decadenza in caso di trasferimento di fatto della rimessa fuori dai territori indicati. Ha dedotto la validità del contratto di locazione, la natura non esclusiva della dimensione territoriale del servizio, l’assenza di una previsione sanzionatoria applicabile, la violazione del sistema sanzionatorio progressivo del Regolamento e i vizi del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dal principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa. Non basta la disponibilità formale del locale: Cons. Stato n. 6248 del 2025 e Cons. Stato n. 1957 del 2025 richiedono che il servizio sia prevalentemente prestato nel territorio comunale di riferimento, con impiego strutturale dell’autorimessa locale.
Nel caso concreto lo stato dei luoghi documentava una rimessa dismessa e in abbandono, con accesso impedito dalla vegetazione, priva di segni di utilizzo. La ricorrente, dal canto suo, non ha contestato l’omesso uso della rimessa principale, deducendo invece di avere utilizzato quella secondaria in altro Comune e sostenendo la dimensione provinciale del servizio. Il Collegio ha escluso tale lettura, ribadendo la sussistenza del vincolo territoriale sia in termini strutturali sia funzionali.
Quanto alla qualificazione dell’atto, il Tribunale ha ricondotto il provvedimento alla figura della revoca-decadenza: l’Amministrazione verifica la permanenza dei requisiti del titolo ampliativo e, in un rapporto di durata, può accertare il venir meno delle ragioni che lo fondano. Ne consegue che simili provvedimenti possono essere adottati a prescindere da un’espressa previsione regolamentare. Il richiamo all’art. 49 del Regolamento ha costituito, semmai, una garanzia ulteriore, perché ha comportato l’acquisizione del parere della Commissione.
Da tale qualificazione il Collegio ha tratto l’inconferenza del principio di legalità di cui alla legge n. 689/1981 e del canone di gradualità sanzionatoria evocati dalla ricorrente. Quanto ai profili procedimentali, il contraddittorio è stato assicurato: la ricorrente ha presentato osservazioni dalle quali emergeva la dichiarazione di non avere mai potuto iniziare l’attività. Su questa premessa, l’esame dell’asserito indebito utilizzo dei dati di videosorveglianza è divenuto superfluo, essendo pacifica l’originaria mancata erogazione del servizio in favore della comunità locale. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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