CIGO negata per difetto di transitorietà e insindacabilità della discrezionalità tecnica INPS (TAR Piemonte n. 1733 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’integrazione salariale ordinaria costituisce un ammortizzatore sociale di stretta interpretazione, subordinato alla transitorietà della crisi aziendale, alla non imputabilità della difficoltà produttiva all’imprenditore e alla prevedibile ripresa dell’attività ordinaria. Il difetto, ab imis, del requisito della transitorietà — per essere la crisi correlata a scelte organizzative o di programmazione dell’impresa — legittima il diniego di ammissione al beneficio. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego dell’INPS incontra i limiti della discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale ed è ammesso solo in presenza di valutazioni evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili o viziate da travisamento in fatto.

Il Fatto

La società ricorrente opera come appaltatrice esclusiva di un gruppo automobilistico, svolgendo prestazioni di controllo delle autovetture all’interno degli stabilimenti della committente. Ha presentato all’INPS quattro istanze di CIGO per il periodo compreso tra il 10.01.2022 e il 03.04.2022, riferite a due siti produttivi: quello di Grugliasco, in corso di chiusura, e quello di Mirafiori, rimasto operativo.

L’INPS ha respinto le istanze, ritenendo che le richieste fossero funzionali a una riorganizzazione aziendale e a un ridimensionamento degli organici, e non a una crisi transitoria. La società ha impugnato le determinazioni e il rigetto del ricorso amministrativo al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee. In via subordinata ha rivendicato i presupposti della CIGO almeno per lo stabilimento di Mirafiori, coinvolto da un transitorio calo degli ordinativi. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione dell’istituto: l’integrazione salariale ordinaria garantisce condizioni reddituali stabili durante crisi industriali di breve durata, transitorie e non riconducibili alla volontà o all’operato dell’imprenditore. I presupposti sono fissati dal d.lgs. 14/09/2015 n. 148 e dalla circolare applicativa INPS n. 197/2015. Gli artt. 10 e 11 del decreto delimitano l’ambito soggettivo e richiedono eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le situazioni temporanee di mercato.

Il criterio della non imputabilità non copre solo la negligenza o l’imperizia dell’imprenditore, ma esclude anche le difficoltà dipendenti da esigenze di organizzazione o programmazione aziendale del beneficiario. Gli eventi ammessi sono i fatti esterni che sfuggono, secondo l’ordinaria diligenza, al dominio di chi organizza i fattori di impresa, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o il fatto del terzo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2009 del 2014). La transitorietà si valuta con giudizio prognostico ex ante al momento della domanda (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8129 del 2010): non è consentito trasferire alla finanza pubblica il costo del personale in attesa della stabilizzazione delle commesse, quando le prospettive di mercato siano già rivelatrici di una crisi più profonda (TAR Lombardia, Brescia, n. 232 del 2019; n. 476 del 2019).

La disciplina è di stretta interpretazione quanto ai presupposti dell’intervento di garanzia (Cons. Stato, Sez. I, n. 886 del 2026; TAR Lombardia n. 2399 del 2026). Il sindacato giudiziale sul diniego resta perciò contenuto entro i limiti della discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale, con sindacabilità delle sole scelte evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili o affette da travisamento in fatto (Cons. Stato, Sez. II, n. 4114 del 2023; n. 4031 del 2023; n. 4082 del 2023; n. 4241 del 2023).

Applicando tali principi, il diniego relativo allo stabilimento di Grugliasco è infondato nel merito delle censure: la stessa ricorrente ha riconosciuto che la chiusura dell’impianto aveva, nei piani del gruppo committente, carattere definitivo. Difetta quindi ab imis il requisito della transitorietà della crisi, a nulla rilevando la prevedibilità della crisi di mercato o la necessità di adottare strategie aziendali adeguate, per le quali lo strumento di sostegno è la CIGS.

Quanto a Mirafiori, la valutazione dell’Istituto non è manifestamente arbitraria né incongrua. L’operatività dell’impianto costituiva, nella prospettazione amministrativa, il presupposto stesso della riorganizzazione economico-aziendale. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a smentire la valutazione tecnico-discrezionale: la relazione tecnica prodotta è riferita al complesso dell’attività aziendale, senza specificazione dei volumi imputabili ai singoli siti. L’utile prodotto nell’anno antecedente alla domanda risulta, inoltre, pari al triplo di quello conseguito tre anni prima, pur a fronte di un dimezzamento del fatturato. Mancano agli atti riscontri sull’effettiva riduzione degli ordinativi, sulla loro imputazione alle prestazioni del sito di Mirafiori e sulla proporzione tra calo del fatturato e numero di dipendenti sospesi. Il ricorso è così integralmente respinto, con compensazione integrale delle spese, non avendo le parti rassegnato difese di merito dopo la fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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