Sovvenzioni pubbliche e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 1055 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia in materia di sovvenzioni pubbliche è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla normativa di riferimento e la sua erogazione sia subordinata al solo accertamento, da parte dell’amministrazione, della sussistenza dei presupposti indicati dalla legge o dal bando, senza alcuna valutazione discrezionale circa l’an, il quomodo o il quantum. In tal caso la posizione del privato assume consistenza di diritto soggettivo. L’attività istruttoria di verifica documentale e la formazione della graduatoria costituiscono mere attività vincolate, prive di natura selettiva o comparativa, e non radicano la giurisdizione amministrativa.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa di pesca presentava domanda di contributo per la misura 5.68 del FEAMP, relativa alle compensazioni per i costi aggiuntivi causati dalla guerra in Ucraina. L’amministrazione regionale escludeva l’impresa dalla graduatoria, rilevando che la sede legale non era sita nella Regione Sardegna, come invece richiesto dal paragrafo 1.3 delle disposizioni attuative dell’avviso. L’istanza di riesame e il successivo ricorso gerarchico venivano respinti. Il ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Sardegna, deducendo violazione del bando, difetto di istruttoria e violazione dei principi di buona fede e correttezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione del difetto di giurisdizione, assegnando alle parti il termine per memorie. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, le controversie su sovvenzioni pubbliche riconosciute direttamente dalla legge appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la normativa subordini la fruizione del beneficio al solo accertamento dei presupposti, senza margini di discrezionalità.
Nel caso di specie, il Collegio ha verificato che il finanziamento è integralmente predeterminato: il Reg. UE 508/2014 fissa parametri esatti di calcolo; le disposizioni attuative individuano criteri di ammissibilità oggettivi, quali la sede legale in Sardegna e l’assenza di arresto temporaneo dell’imbarcazione; la formazione della graduatoria segue criteri automatici, come la data di domanda e la potenza del peschereccio. Nessuna disposizione attribuisce all’amministrazione poteri valutativi.
Il TAR ha quindi respinto la tesi del ricorrente che individuava un esercizio di potere discrezionale nella fase istruttoria o nella richiesta di documentazione integrativa. Tali attività, ha precisato il Collegio, sono connaturate all’esercizio di un potere pur sempre vincolato e non implicano scelte sugli interessi coinvolti. La graduatoria è un mero strumento organizzativo per individuare i beneficiari secondo criteri predefiniti, senza alcuna natura selettiva o comparativa. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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