Revoca del nulla osta stagionale e controllo successivo sui requisiti di ingresso (TAR Veneto n. 1494 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è esposto al controllo successivo sugli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ove tali elementi emergano, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche dell’istanza, e non esercizio di autotutela discrezionale ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Ne consegue che la revoca non postula una nuova ponderazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario, né è impedita dall’ingresso già avvenuto o dallo svolgimento di attività lavorativa. Le integrazioni documentali successive non sanano il difetto originario dei presupposti, salvo che risultino complete, individualizzate e verificabili prima dell’adozione del provvedimento conclusivo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società operante nei servizi per l’agricoltura, nell’ambito dei flussi stagionali. La domanda risale al 27 marzo 2023 e il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 nel regime acceleratorio previsto dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

In data 2 febbraio 2024 l’ITL aveva espresso parere negativo per carenze documentali. Il datore di lavoro aveva depositato osservazioni e integrazioni. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, il ricorrente aveva proposto ricorso e la Sezione, con sentenza n. 1072 del 2025, aveva ordinato di definire il procedimento. Riattivata l’istruttoria, l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca e ha adottato il provvedimento conclusivo, confermando i rilievi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e affronta anzitutto il profilo partecipativo. La comunicazione del 14 luglio 2025 recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore e indicava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative. Il preavviso è stato effettuato presso il domicilio eletto sul portale da entrambi i soggetti. Il contraddittorio procedimentale si è quindi effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni, sì che la revoca non è intervenuta in difetto di interlocuzione. Il principio evocato dal ricorrente — obbligo di valutare le osservazioni pervenute prima del provvedimento finale anche oltre il termine dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 — non è controverso, ma non giova, perché il provvedimento dà conto dei solleciti e delle ragioni per cui le integrazioni non hanno superato i motivi ostativi.

Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La fattispecie è invece regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio anticipato del nulla osta e ricollega l’emersione successiva degli elementi ostativi alla revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore: la revoca si atteggia quale effetto legale dell’accertamento di carenze che avrebbero precluso sin dall’origine il titolo, senza nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento.

Il Collegio richiama, in termini di coerenza, la Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti di accesso alla procedura. I precedenti invocati in materia di annullamento d’ufficio non si attagliano al peculiare meccanismo del rilascio anticipato e del controllo successivo. La sentenza n. 1072 del 2025, resa nel giudizio avverso il silenzio, si è limitata a imporre la conclusione del procedimento, senza accertare il diritto alla conferma del nulla osta.

Il terzo motivo è parimenti infondato. Il provvedimento è sorretto da motivazione ampia ed esaustiva, con motivazione per relationem legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e puntuale. Quanto alla competenza territoriale, l’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicarla anche in relazione al luogo della prestazione, ma questo deve essere effettivo e documentato: l’apertura di un’unità produttiva è stata documentata solo il 9 luglio 2025 e i contratti di appalto non provano di per sé il radicamento. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige un accordo completo e verificabile, e i contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV successivi all’ingresso non sostituiscono l’accordo originario. Nemmeno la dichiarazione d’impegno a produrre documentazione in futuro colma il deficit istruttorio. Non è fondata la censura sull’idoneità alloggiativa, non essendo stato collegato il singolo lavoratore alla sistemazione dichiarata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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