Il diniego di cittadinanza per procedimento penale pendente resiste al sindacato debole (TAR Lazio n. 13175 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere amplissimo e discrezionale, espressione della sovranità statale, che si traduce in un giudizio prognostico circa lo stabile e duraturo inserimento del richiedente nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione ha natura estrinseca e formale, limitandosi alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della congruità motivazionale, senza sconfinare nel merito. La pendenza di un procedimento penale per fatti commessi nel decennio antecedente può legittimamente fondare il diniego, a prescindere dagli esiti processuali, atteso che la valutazione amministrativa si concentra sulla condotta come fatto storico e non sulla responsabilità penale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 16.05.2017. Con provvedimento del 28.08.2020 il Ministero dell’Interno respingeva la domanda, sulla base del rapporto informativo della Questura di Bologna, dal quale emergeva la pendenza di un procedimento penale per la violazione dell’art. 416 cod. pen. e dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998. La comunicazione dei motivi ostativi veniva inviata all’interessato, che non faceva pervenire osservazioni nei termini.
Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 27 Costituzione, nonché il difetto di istruttoria. Si costituiva il Ministero dell’Interno, insistendo per il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere esercitato, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, è atto discrezionale che postula una valutazione di opportunità circa l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta. La verifica demandata all’amministrazione attiene alla sussistenza di qualità che rendano il soggetto idoneo a un inserimento duraturo, in un giudizio prognostico che escluda rischi per l’ordine e la sicurezza nazionale.
Da tale premessa il Tribunale ha tratto la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, quali l’illogicità, l’irrazionalità o l’ingiustizia manifesta, e non può estendersi a una autonoma valutazione delle circostanze di merito. Nel caso di specie, il Collegio ha osservato che il ricorrente non aveva fornito alcun concreto elemento per comprendere le vicende fattuali sottostanti al procedimento penale, né aveva dedotto specifici profili sintomatici in grado di inficiare la scelta amministrativa.
Quanto al valore da attribuire alle risultanze penali, la sentenza ha precisato che la valutazione finalizzata all’accertamento della responsabilità penale si colloca su un piano autonomo rispetto a quella amministrativa: le condotte, ove emerse, ben possono essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali, purché la loro sussistenza come fatto storico sia valorizzata in termini di inidoneità del richiedente alla convivenza civile. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha rilevato che le osservazioni del ricorrente erano pervenute ben oltre il termine di legge, quando il decreto era già stato inviato per la firma.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato immune dalle censure articolate, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. Ha comunque rimarcato che nulla osta alla presentazione di una nuova istanza, che potrà essere valutata anche alla luce del tempo trascorso e del grado di integrazione medio tempore conseguito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.