Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore (TAR Abruzzo n. 220 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di esito conforme alla disponibilità dell’azione giurisdizionale. La pronuncia in rito, che non incide sul merito della pretesa, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il provvedimento con cui l’amministrazione aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Avverso il medesimo diniego erano stati altresì proposti motivi aggiunti, depositati in data 20 febbraio 2025.
Si erano costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Pescara, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente in camera di consiglio, con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, espressione della disponibilità dell’azione giurisdizionale, ha determinato l’estinzione della controversia in rito.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza accedere all’esame del merito delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato. La pronuncia assume valore unicamente processuale e non contiene alcuna statuizione circa la fondatezza o meno della pretesa sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura della pronuncia, intervenuta in rito e senza che sia stata svolta alcuna attività difensiva sostanziale che possa giustificare una condanna alle spese a carico di una delle parti.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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