CAM e clausole di gara ambigue: no all’eterointegrazione in via escludente (TAR Sicilia n. 2128 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, il rinvio inesatto della lex specialis ai Criteri Ambientali Minimi non può essere emendato mediante eterointegrazione della legge di gara con il parametro normativo effettivamente evocato, ove da ciò derivi una causa di esclusione. La valenza cogente dei CAM, ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, impone che gli stessi siano chiaramente trasfusi nel capitolato; il rimedio avverso la clausola imprecisa è la sua impugnazione, immediata o con la tecnica della doppia impugnazione. In difetto, l’ambiguità va ricomposta secondo buona fede e in coerenza con l’oggetto del contratto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, non potendo una mera imprecisione redazionale tramutarsi in regola espulsiva non comminata.
Il Fatto
Una società, seconda in graduatoria, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione di una procedura per l’affidamento del servizio di igiene urbana, deducendo l’illegittima ammissione dell’aggiudicataria per vizi dell’offerta tecnica ed economica. La ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
La controinteressata ha proposto ricorso incidentale speculare, volto a far escludere la ricorrente principale per corrispondenti lacune documentali. La ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva disposto la proroga tecnica del servizio, adottata dal gestore uscente. Le istanze cautelari sono state respinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio antepone lo scrutinio del ricorso principale a quello del ricorso incidentale, in linea con la giurisprudenza europea e nazionale, per ragioni di economia processuale: l’infondatezza del ricorso principale determina l’improcedibilità del gravame incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omessa allegazione di una scheda tecnica sui contenitori, in violazione del punto 16 del disciplinare e del par. 4.1.1 del D.M. 7 aprile 2025 in materia di CAM. Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità della censura per violazione del divieto di venire contra factum proprium: la ricorrente aveva a sua volta omesso di depositare quattro schede tecniche e di comprovare il requisito del riciclo con documentazione separata, incorrendo in condotta contraddittoria e contraria a buona fede.
Nel merito, la doglianza è infondata. Il rinvio del disciplinare a un inesistente “paragrafo 4.3” del D.M. genera un’aporia che non si supera con l’eterointegrazione: la giurisprudenza di secondo grado richiamata — Cons. Stato, sez. IV, n. 1877 del 2026 — esclude che il bando possa essere integrato ab externo, imponendosi invece l’impugnazione della lex specialis. Onere non assolto dalla ricorrente, che ha circoscritto il thema decidendum alla sola aggiudicazione. L’imprecisione va quindi ricomposta secondo buona fede e in coerenza con l’oggetto del contratto, evitando di trasformarla in regola espulsiva non espressamente comminata.
Il secondo motivo, relativo alla stima dei costi delle migliorie, è smentito dalle risultanze documentali: la legge di gara richiedeva una stima valorizzata sui prezzi unitari, non computi metrici rigidi, e l’elaborato dell’aggiudicataria conteneva costi unitari della manodopera, dei mezzi e gli abachi dei servizi, con indicazione dei livelli contrattuali. Quanto alle spese generali, in assenza di espressa sanzione della lex specialis la loro mancata indicazione non è decisiva ai fini dell’esclusione.
Il terzo motivo, sull’irregolarità del PEFA, è parimenti respinto: l’obbligo di utilizzo del tool ARERA non era applicabile ratione temporis alla gara, bandita prima del 1° gennaio 2026; la rinuncia a componenti di remunerazione non rende il piano inattendibile, rientrando la verifica di sostenibilità nel giudizio tecnico-discrezionale sull’anomalia. L’infondatezza della tutela demolitoria comporta il rigetto della domanda risarcitoria. I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per esaurimento degli effetti dell’ordinanza sindacale; il ricorso incidentale è improcedibile per consolidamento dell’aggiudicazione.
Nota della Redazione
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