Graduatoria e punteggi nelle selezioni interne: il segno sulla scheda vale come esclusione del voto massimo (TAR Emilia-Romagna n. 161 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive interne per la progressione di carriera, il giudice amministrativo, in sede di valutazione della domanda cautelare, deve interpretare il segno grafico apposto dalla Commissione sulla scheda di valutazione quale espressione della volontà di escludere l’attribuzione del voto massimo prestampato. La circostanza che il punteggio finale riportato a verbale sia formalmente errato non determina di per sé l’accoglimento dell’istanza di sospensione, ove nessuna delle possibili votazioni alternative consentirebbe comunque al candidato di conseguire un inserimento utile in graduatoria. In tale evenienza, difetta il presupposto del fumus boni iuris, restando irrilevante l’errore materiale ai fini dell’esito della selezione.
Il Fatto
Una candidata partecipava a una selezione interna per la progressione all’area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo amministrativo, indetta dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. All’esito della prova orale, la Commissione attribuiva un punteggio finale di 35, sebbene la somma dei tre punteggi parziali riportati risultasse pari a 38. Nella graduatoria finale, pubblicata il 27 marzo 2026, alla ricorrente veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 72.833, anziché 75.833 come invece sostenuto dall’interessata.
La candidata presentava istanza di rettifica in autotutela, rigettata dall’Amministrazione con nota prot. PG0021161 dell’11 maggio 2026, che confermava il punteggio contestato. La ricorrente impugnava pertanto la graduatoria finale, il verbale della Commissione del 10 marzo 2026 e la successiva nota di conferma, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha incentrato la propria valutazione sulla natura del segno grafico — una barra obliqua — apposto sulla scheda di valutazione della prova orale, in corrispondenza del voto massimo prestampato “15” relativo al livello “semplice ed adeguata” del punteggio parziale inerente all’item “capacità di contestualizzare i contenuti nell’ambito disciplinare”. Tale segno, secondo il Collegio, risultava chiaramente espressivo della volontà della Commissione di escludere l’attribuzione del voto massimo, dovendosi pertanto escludere l’errore materiale invocato dalla ricorrente.
Il Tribunale ha poi rilevato che, anche a voler attribuire alla candidata una votazione diversa e inferiore al massimo, nessuna delle possibili alternative le avrebbe comunque consentito di ottenere un inserimento utile nella graduatoria finale. Tale circostanza, valutata in chiave prognostica e con riferimento al requisito del pregiudizio grave e irreparabile, assumeva rilievo decisivo ai fini della delibazione del fumus boni iuris.
La conseguenza era l’insussistenza del presupposto cautelare richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., con rigetto dell’istanza di sospensione. Il Collegio ha altresì disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, non ravvisando ragioni per un diverso regolamento in considerazione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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