Cessazione della materia del contendere per rilascio del permesso di soggiorno (TAR Veneto n. 1704 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, intervenuto nel corso del giudizio, ha carattere integralmente satisfattivo dell’interesse azionato dal ricorrente avverso il diniego dell’Amministrazione. Tale esito comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esame del merito delle censure. Le spese di lite, in tale evenienza, seguono il criterio della soccombenza virtuale, potendo l’Amministrazione essere condannata a rifonderle anche quando l’accoglimento della domanda sia reso superfluo dal sopraggiunto provvedimento satisfattivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Venezia aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, dapprima per lavoro stagionale e poi per lavoro subordinato. Il Tribunale, con ordinanza, accoglieva la domanda cautelare e disponeva il riesame della posizione del richiedente.
In prossimità dell’udienza di discussione, la difesa del ricorrente depositava memoria con cui dichiarava l’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il rilascio del permesso di soggiorno, essendo il provvedimento stesso oggetto della domanda di annullamento, realizza pienamente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente. In presenza di un esito integralmente satisfattivo della pretesa, l’ordinanza ha ritenuto che non residuasse alcuna utilità ulteriore da conseguire attraverso una pronuncia di merito.
Alla luce di tale circostanza, la pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno ogni interesse alla decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando il dato per cui il ricorso era stato assistito da fumus e che l’Amministrazione, con il rilascio del permesso in data successiva al diniego, aveva di fatto riconosciuto la fondatezza dell’istanza. La condanna alle spese è stata pertanto posta a carico dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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