Revoca del nulla osta per controllo successivo e natura vincolata (TAR Veneto n. 1504 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022 resta esposto al controllo successivo degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998. Ove tali elementi emergano dopo il rilascio, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di una carenza genetica dei presupposti, e non esercizio di autotutela discrezionale soggetta all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Ne consegue che la revoca non richiede una nuova ponderazione dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario, né la carenza originaria dei requisiti può essere sanata da documentazione formatasi in epoca successiva all’ingresso.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società operante nel settore agricolo, nell’ambito dei flussi per lavoro stagionale.
Il nulla osta era stato rilasciato in via anticipata, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi. L’ITL aveva poi espresso parere negativo per l’omessa produzione della documentazione minima, in particolare l’asseverazione, la documentazione alloggiativa e la proposta contrattuale completa. Dopo un ricorso avverso il silenzio, definito con l’ordine di concludere il procedimento, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca e adottato il provvedimento conclusivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la comunicazione di avvio recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore e indicava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative. Essa è stata effettuata presso il domicilio eletto da entrambi sul portale. Il ricorrente non individua quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato in concreto impedito: il contraddittorio procedimentale si è effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni documentali del datore di lavoro.
Il passaggio centrale riguarda il secondo motivo. La censura muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies. La fattispecie è invece regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede che, ove tali elementi emergano successivamente, ne conseguano la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore. La revoca prevista dalla disciplina speciale non postula una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico, ma si atteggia quale effetto legale dell’accertamento di elementi che avrebbero precluso, sin dall’origine, il rilascio del titolo. I precedenti invocati in materia di autotutela ordinaria non si attagliano al peculiare meccanismo di rilascio anticipato e controllo successivo.
Quanto all’affidamento, esso non assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del 2 febbraio 2024, e il visto d’ingresso era stato ottenuto successivamente. La successiva assunzione non sana la carenza originaria dei requisiti.
Il terzo motivo è infondato. Il provvedimento è sorretto da motivazione ampia ed esaustiva, con ragioni autonome e specifiche: carenza di radicamento territoriale, mancata dimostrazione del domicilio dei lavoratori, incompletezza dell’accordo individuale e insufficiente prova dei requisiti alloggiativi. La motivazione per relationem è legittima, essendo l’atto richiamato conoscibile e puntuale. L’apertura di un’unità produttiva è stata documentata solo in data 9 luglio 2025, né i contratti di appalto dimostrano di per sé una sede effettiva. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, formati dopo l’ingresso, non sostituiscono la proposta contrattuale completa e verificabile. Infine, in presenza di un atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento.
Il Collegio revoca altresì l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza delle ragioni fatte valere, e dispone la trasmissione della sentenza, unitamente ad altre venti, all’Ordine degli Avvocati per le valutazioni sull’eventuale frazionamento dei giudizi.
Nota della Redazione
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