La carta del docente si consegue anche senza diffida (TAR Abruzzo n. 187 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida, non essendo richiesta la notificazione all’amministrazione di un atto di costituzione in mora. Per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, che ai fini del giudizio di ottemperanza non necessita dell’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. L’amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 69/2024 del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, disponendo l’assegnazione del beneficio con le modalità previste dal DPCM 28 novembre 2016 e l’accredito dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, eccepiva l’assenza di una espressa domanda di esecuzione, essendosi la ricorrente limitata a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto l’eccezione dell’amministrazione priva di pregio giuridico, richiamando il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. che consente la proposizione dell’azione di ottemperanza anche senza previa diffida. Il Collegio ha citato, in senso conforme, la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non è necessario notificare all’ente debitore una diffida ad adempiere, essendo tale onere espressamente escluso dalla norma codicistica.
La sentenza ha confermato il proprio orientamento in tema di esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro, richiamando l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 che fissa il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per il completamento delle procedure esecutive. Il Collegio ha precisato che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come espressamente stabilito dall’art. 115, comma 3, c.p.a.
Quanto all’individuazione dell’organo tenuto a dare esecuzione, il TAR ha rilevato che l’amministrazione non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che l’art. 6, comma 1, lettera e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente.
Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario con accredito delle somme sulla carta elettronica del docente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un suo funzionario. Non sono state applicate le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., tenuto conto del modesto importo dovuto. Il TAR ha altresì disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in relazione ai profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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