Revoca nulla osta flussi: discrasia contabile non prova dichiarazione mendace (TAR Veneto n. 1280 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è illegittima quando si fonda sulla sola discrasia tra il fatturato indicato nell’asseverazione del professionista abilitato e il volume d’affari desunto dalle banche dati fiscali. I due valori esprimono grandezze contabili disomogenee — valore della produzione da bilancio e volume d’affari da dichiarazione IVA — e il loro scostamento non dimostra né la non veridicità delle dichiarazioni rese, rilevante ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, né l’insufficienza della capacità economica dell’impresa. Ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta della congruità delle richieste, parametrata al costo effettivo delle assunzioni, all’organico e agli impegni retributivi e contributivi, senza automatismi legati al mero numero delle istanze. Le irregolarità sanabili e la documentazione incompleta devono essere contestate nel preavviso, per consentire la regolarizzazione prima dell’adozione del provvedimento negativo.

Il Fatto

Un imprenditore, anche quale legale rappresentante di una società, ha presentato il 18 marzo 2024 quattro domande di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura sui flussi d’ingresso per l’anno 2024, disciplinata dal d.P.C.M. 27 settembre 2023. A seguito dell’introduzione dell’art. 24-bis del d.lgs. n. 286/1998, la verifica sulla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro era demandata ai professionisti abilitati mediante asseverazione.

Circa diciassette mesi dopo, il 26 agosto 2025, la Prefettura ha comunicato il preavviso di revoca, rilevando l’insufficienza della capacità economica dichiarata e la carenza dell’asseverazione. Il ricorrente ha poi trasmesso la dichiarazione dei redditi 2024 e, il 2 ottobre 2025, l’asseverazione attestante la sostenibilità delle assunzioni. Ciò nonostante, con provvedimenti del 3 dicembre 2025, conformi al parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la revoca è stata disposta, valorizzando la discrasia tra i dati contabili e asserite scoperture contributive. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti e la condanna dell’Amministrazione al rilascio dei nulla osta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili i documenti e la relazione interna depositati tardivamente dalla Difesa erariale il 26 maggio 2026, in violazione dei termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo. Quanto alla discrasia contabile, dagli atti emerge che il dato dell’asseverazione e quello valorizzato dall’Ispettorato non sono omogenei: il primo è il valore della produzione da bilancio, il secondo il volume d’affari da dichiarazione IVA. Lo scostamento di euro 38.688,00, quasi insignificante rispetto a un volume superiore al milione di euro, è dunque riconducibile a parametri contabili differenti, come chiarito dal ricorrente con la comunicazione del 27 novembre 2025. Manca pertanto qualsiasi elemento idoneo a dimostrare dati oggettivamente falsi, sicché il richiamo all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 resta privo di supporto istruttorio.

Il Collegio ha poi richiamato la circolare INL del 21 marzo 2023 che, nel richiamare l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, impone una valutazione concreta della congruità delle richieste rispetto alla struttura e alla situazione economico-finanziaria dell’impresa, escludendo automatismi fondati sul mero numero delle istanze e valorizzando, per le società, il fatturato come parametro alternativo al reddito imponibile. L’Amministrazione non ha svolto tale verifica: i provvedimenti si limitano a valorizzare la discrasia e il numero delle domande, senza esaminare il costo effettivo delle assunzioni, l’organico, gli impegni retributivi e contributivi e la concreta sostenibilità dei rapporti.

Assume rilievo, inoltre, la circostanza dedotta dal ricorrente e non smentita, secondo cui alle numerose richieste presentate nei tre anni precedenti non ha fatto seguito il rilascio dei corrispondenti visti d’ingresso: il mero dato numerico non può quindi essere assunto a indice di saturazione della capacità economica.

Fondata è anche la censura sulle scoperture contributive, introdotte soltanto nel provvedimento finale e non nel preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’art. 30-bis, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999 impone di invitare il datore a regolarizzare prima dell’adozione del provvedimento negativo. I provvedimenti sono stati pertanto annullati per eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge, con assorbimento del primo motivo; la domanda di condanna al ripristino è stata respinta per la natura autoesecutiva della statuizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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