Informativa antimafia: garanzie partecipative e obbligo di motivare le esigenze di celerità (TAR Veneto n. 1283 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia interdittiva adottata ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità. Tali esigenze, dopo la novella dell’art. 92, comma 2-bis, CAM introdotta dal d.l. n. 152/2021, non possono risolversi nel mero richiamo alla gravità del quadro indiziario, che ne costituisce il presupposto sostanziale. Esse devono consistere in specifiche ragioni di rapidità dell’iter procedimentale ed essere esternate nel provvedimento finale. L’omessa comunicazione impedisce all’interessato di rappresentare elementi sopravvenuti, potenzialmente idonei a incidere sulla valutazione del rischio di infiltrazione e sull’adozione delle misure collaborative. Il provvedimento così adottato è illegittimo e va annullato, con obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato nel rispetto delle garanzie partecipative.

Il Fatto

Con provvedimento del 19 marzo 2024, la Prefettura ha adottato un’informazione antimafia interdittiva nei confronti del titolare di un’impresa individuale operante nel commercio e nella rivendita di autoveicoli nuovi e usati. L’atto è fondato su una pluralità di elementi: precedenti giudiziari e segnalazioni di polizia risalenti, la motivazione dell’ordinanza cautelare del 25 maggio 2020 con cui il GIP aveva disposto la custodia in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, e una proposta di applicazione della sorveglianza speciale avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri.

Il ricorrente ha impugnato l’interdittiva davanti al TAR Veneto, lamentando in primo luogo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata motivazione delle ragioni di urgenza. Ha evidenziato, in particolare, che in data 25 giugno 2020 il Tribunale del Riesame aveva annullato l’ordinanza cautelare limitatamente all’imputazione ex art. 416-bis cod. pen., elemento fondante la misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’informativa interdittiva come misura di prevenzione amministrativa, espressione di una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale. La sua adozione non richiede la prova piena dell’infiltrazione mafiosa, ma un quadro indiziario complessivo, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio del «più probabile che non» e in chiave prognostica.

Su tale premessa si innesta la questione delle garanzie partecipative. Il TAR osserva che l’art. 92, comma 2-bis, CAM, come novellato dal d.l. n. 152/2021, ha tracciato un nuovo equilibrio tra esigenze di celerità e contraddittorio, superando il precedente orientamento che riteneva non necessaria la comunicazione di avvio. Il contraddittorio procedimentale assume così una funzione non solo difensiva, ma anche proattiva, in collegamento con le misure di self-cleaning e con l’istituto della prevenzione collaborativa.

Da qui il principio centrale: le esigenze di celerità che legittimano l’omissione non possono coincidere con il mero richiamo alla consistenza del quadro indiziario, ma devono sostanziarsi in specifiche ragioni di rapidità, da esternare nel provvedimento. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 7200 del 2025 e n. 4968 del 2025, oltre a TAR Napoli, Sez. I, n. 4466 del 2025.

Nel caso concreto, l’Amministrazione ha omesso la comunicazione di avvio, impedendo all’interessato di rappresentare che il Tribunale del Riesame aveva annullato l’ordinanza cautelare, quanto all’imputazione associativa, quattro anni prima dell’adozione dell’interdittiva. Il provvedimento di riesame era un elemento astrattamente idoneo a incidere sulla valutazione del rischio di infiltrazione e sull’eventuale adozione delle misure collaborative. Spetta all’Amministrazione, e non al Giudice, stabilire se alla luce di tale elemento non considerato sussistessero comunque i presupposti della misura.

Il TAR rileva inoltre che l’atto non motiva in ordine alle ragioni di particolare celerità e che tali ragioni non sono desumibili dagli atti richiamati, essendo il provvedimento di riesame intervenuto quasi quattro anni prima. L’ulteriore censura relativa al difetto di istruttoria resta assorbita. Il ricorso è accolto nei sensi e nei limiti indicati, con annullamento dell’atto e obbligo di rivalutazione nel rispetto delle garanzie partecipative; le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie e dei molteplici precedenti del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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