Improcedibilità VIA per area non idonea annullata dopo la sentenza della Corte costituzionale (TAR Sardegna n. 14 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di incostituzionalità di una norma regionale che introduce un divieto assoluto di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili in aree classificate come non idonee comporta l’illegittimità degli atti applicativi che ne abbiano fatto discendere l’improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. L’inidoneità di un’area non equivale a un divieto aprioristico di installazione, ma implica la necessità di una verifica in concreto della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento autorizzatorio, ancorché non semplificato. La qualificazione di un impianto FER come “a distanza” rispetto al sito dell’autoconsumatore finale impone il rispetto del requisito del collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km, senza che la riconducibilità alla nozione di sistema semplice di produzione e consumo possa escluderne l’applicabilità. La previsione legislativa per cui, in caso di impianto ricadente in parte su area idonea e in parte su area non idonea, prevale il criterio di non idoneità, non contrasta con i principi costituzionali, dovendosi intendere come mera esclusione della procedura semplificata.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato domanda di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,9 MW, ubicato in un sito diverso da quello dell’unità di consumo di un cliente finale, alla quale sarebbe stato collegato tramite una linea diretta interrata di circa 15 km. La Regione Sardegna aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza, ritenendo l’area non idonea ai sensi della legge regionale n. 20 del 2024, non riconoscendo la configurazione come autoconsumo e applicando il conseguente divieto di realizzazione. La società aveva impugnato il provvedimento, deducendo in via principale l’erronea qualificazione dell’impianto e in via subordinata l’illegittimità costituzionale della normativa regionale applicata.
Il Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, l’aveva accolta limitatamente alla conservazione della capacità di rete. Nel corso del giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 184 del 2025, aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2024, che introduceva il divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la qualificazione dell’impianto come configurazione di autoconsumo “in sito”, rilevando come lo stesso fosse ubicato in un’area diversa da quella in cui opera il cliente finale. Tale circostanza impone l’ascrizione alla fattispecie dell’autoconsumo “a distanza” di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), punto 2.1), del d.lgs. n. 199 del 2021, con la conseguente necessità del rispetto del requisito del collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km. Il Tribunale ha escluso che la riconducibilità dell’impianto alla nozione di sistema semplice di produzione e consumo possa determinare l’applicazione della disciplina di cui al punto 1) della medesima disposizione, atteso che una simile interpretazione comporterebbe un’unificazione delle due ipotesi normativamente distinte e una sostanziale elisione del limite dei 10 km. Il superamento di tale soglia, pacifico nel caso di specie, rende l’area solo parzialmente idonea, con la conseguente applicazione del criterio di prevalenza della non idoneità di cui all’art. 1, comma 7, della legge regionale, disposizione dichiarata costituzionalmente legittima in quanto configura la non idoneità come esclusione della sola procedura semplificata.
Ciò nondimeno, il provvedimento di improcedibilità è stato ritenuto illegittimo in quanto fondato sull’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale con efficacia ex tunc. La Corte costituzionale ha chiarito che l’inidoneità di un’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di installazione, ma richiede una verifica in concreto della fattibilità del progetto all’esito del singolo procedimento di autorizzazione, ancorché non semplificato. Il Tribunale ha pertanto annullato il provvedimento impugnato, disponendo la riapertura del procedimento di verifica di assoggettabilità, da concludersi entro novanta giorni, senza che assuma rilievo la normativa sopravvenuta di cui all’art. 11-bis del d.l. n. 175 del 2025, la cui applicabilità andrà valutata dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere.
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Nota della Redazione
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