Ottemperanza improcedibile per sopravvenuta riforma della sentenza in appello (TAR Campania n. 2087 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riforma, ad opera del giudice d’appello, della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza determina il venir meno dell’interesse alla relativa azione e ne impone la declaratoria di improcedibilità. L’improcedibilità resta circoscritta alle sole domande di ottemperanza e non si estende all’autonoma azione di annullamento proposta in via cumulativa nel medesimo ricorso, che segue il rito ordinario. Il giudice adito, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse, non definisce il giudizio ma rimette la domanda impugnatoria alla trattazione ordinaria, con riserva delle spese al definitivo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione l’accoglimento del ricorso avverso il decreto con cui era stato nominato Magistrato tributario, nella parte in cui gli era stato attribuito un trattamento economico non corrispondente a quello spettante per legge: l’inquadramento era avvenuto con l’anzianità maturata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anziché sino alla data della nomina.

Formatosi il giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione di quella sentenza, deducendo la nullità o inefficacia del nuovo decreto ministeriale adottato in asserita violazione o elusione del decisum. In via subordinata, e previo mutamento del rito, ha chiesto l’annullamento dei medesimi atti, oltre all’accertamento del diritto al corretto trattamento economico e alla condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione e alla corresponsione delle differenze, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza posta a fondamento dell’azione di ottemperanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza della sez. VII n. 312 del 14.01.2026. È venuto così meno il presupposto stesso dell’azione di ottemperanza, che richiede una decisione passata in giudicato e non riformata in sede di impugnazione.

Il ricorrente ha rappresentato in udienza la sopraggiunta carenza di interesse rispetto alle domande di ottemperanza. Il Tribunale ne prende atto e dichiara il ricorso improcedibile per la parte relativa all’esecuzione della sentenza dell’11.12.2024 n. 6980.

La declaratoria non travolge, però, l’azione impugnatoria proposta congiuntamente in via ordinaria. Questa conserva autonomia e resta affidata alla trattazione con rito ordinario, all’udienza pubblica che sarà fissata nel prosieguo: il venir meno dell’interesse all’ottemperanza non incide sull’interesse all’annullamento del decreto ministeriale emanato in sostituzione del precedente.

Le spese sono riservate al definitivo, trattandosi di pronuncia non definitiva. Il Collegio ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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