Revoca del nulla osta per flussi stagionali e controllo successivo dei presupposti (TAR Veneto n. 1503 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, non consolida la posizione del lavoratore straniero. Ove gli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 emergano nel controllo successivo, la revoca consegue come effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche dell’istanza, che avrebbero precluso il titolo sin dall’origine. La disciplina speciale non richiede una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario, né si atteggia quale annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. L’atto favorevole resta esposto alla verifica dei presupposti non ancora accertati.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione, ha revocato il nulla osta già rilasciato ai fini della sua assunzione alle dipendenze di una società nell’ambito dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro il 27 marzo 2023; il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.
Il 2 febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo per carenze documentali. Dopo osservazioni e integrazioni, e dopo che questo Tribunale, con sentenza n. 1072 del 2025, aveva ordinato di definire il procedimento, la Prefettura avviava la revoca e adottava il provvedimento conclusivo. Respinta la domanda cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la comunicazione di avvio recava quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individuava l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative, ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio si è quindi effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni.
Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e stabilisce che, ove tali elementi emergano dopo, ne conseguano la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore, né l’affidamento assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del 2 febbraio 2024, mentre il visto d’ingresso è stato ottenuto il 14 febbraio 2024. La sentenza n. 1072 del 2025 si è limitata a imporre la conclusione del procedimento, senza accertare il diritto alla conferma del titolo.
Il terzo motivo è infondato. Il provvedimento è sostenuto da motivazione ampia ed esaustiva, con motivazione per relationem legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e reca i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. Quanto alla competenza territoriale, l’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicare la competenza anche in relazione al luogo di svolgimento della prestazione, purché effettivo e documentato; l’unità produttiva è stata documentata solo il 9 luglio 2025 e i contratti di appalto non surrogano la prova richiesta.
Parimenti infondata è la censura sull’accordo individuale: l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige la completezza degli elementi essenziali del rapporto, e la scheda contrattuale ometteva dati come la data di inizio, il periodo di prova e la durata. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, formati dopo l’ingresso, non elidono la carenza originaria della domanda. Non è provata l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore, né sussiste obbligo di trasferire la pratica ad altro Sportello Unico. Il ricorso è respinto, con revoca dell’patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza e trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati per il possibile frazionamento delle domande.
Nota della Redazione
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