Nessun risarcimento per rimozione illegittima senza colpa e nesso causale (TAR Calabria n. 73 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non consegue automaticamente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica degli elementi dell’illecito. L’esercizio illegittimo della funzione non integra di per sé la colpa dell’amministrazione, dovendosi accertare se la violazione derivi da negligenza o imperizia ovvero sia ascrivibile a errore scusabile. Chi invoca il ristoro di un interesse legittimo pretensivo deve provare la spettanza del bene della vita secondo un giudizio prognostico di probabilità vicina alla certezza. Il difetto di prova del nesso causale tra la condotta illegittima e le patologie allegate preclude il risarcimento del danno non patrimoniale, non potendosi supplire con verificazione o C.T.U. alla carenza dell’onere probatorio. Infine, la rinuncia all’istanza cautelare integra condotta valutabile ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e dell’art. 1227 cod. civ., precludendo il ristoro dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, ha subito la perdita del grado per rimozione disposta con determina del Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, rimasta ferma dopo il rigetto del ricorso gerarchico. Entrambi i provvedimenti sono stati annullati in sede giurisdizionale, con statuizione confermata dal Consiglio di Stato, e l’Amministrazione ha poi reintegrato l’interessato nel grado con riammissione in servizio.
In ottemperanza al dictum giudiziale, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, allegando il grave pregiudizio psico-fisico conseguente alla sanzione espulsiva. L’Amministrazione resistente ha contestato la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito, invocando la scusabilità dell’errore e la mancanza del nesso eziologico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un principio consolidato: il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento, ma esige la verifica di condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. Nel caso di interesse legittimo pretensivo occorre la prova della spettanza del bene della vita.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio esclude che l’operato dell’Amministrazione integri colpa di apparato. L’illegittimità non può riferirsi alla mera sottoposizione al procedimento disciplinare, poiché il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione per mero difetto di proporzionalità, salvaguardando la riedizione del potere. Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’esercizio illegittimo della funzione non integra di per sé la colpa, dovendosi valutare se la violazione sia ascrivibile a errore scusabile. Nel caso concreto, l’accuratezza dell’istruttoria e le peculiarità della vicenda, unitamente all’assenza di tipizzazioni nell’art. 1357 del Codice dell’Ordinamento Militare, rendono non aprioristicamente fuori contesto l’irrogazione della più grave sanzione di stato.
Il Tribunale esamina poi, per completezza, i danni. Il danno patrimoniale è allegato in modo del tutto generico e, a fronte del provvedimento di riammissione in servizio, non risulta provato. Quanto al danno non patrimoniale, la perizia di parte e la documentazione sanitaria ascrivono le patologie al più generale coinvolgimento del ricorrente nelle vicende giudiziarie e al procedimento penale, non al provvedimento di rimozione. Il nesso causale resta quindi non dimostrato, né suppliscono verificazione o C.T.U.
Da ultimo, il Collegio rileva che il ricorrente, dopo aver notificato il ricorso, ha rinunciato all’istanza cautelare, precludendosi la sospensione interinale degli effetti della sanzione. Tale condotta rileva ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e dell’art. 1227 cod. civ., escludendo la risarcibilità dei danni che sarebbero stati evitati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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