Revoca del nulla osta stagionale e controllo successivo dei requisiti (TAR Veneto n. 1502 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022 non consolida la posizione del lavoratore, poiché resta esposto al controllo successivo degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998. Ove tali elementi emergano, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso consegue come effetto legale dell’accertamento di una carenza originaria dei presupposti, senza la nuova ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento richiesta dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il contraddittorio procedimentale resta garantito dalla comunicazione di avvio indirizzata anche al lavoratore presso il domicilio eletto, e l’omessa indicazione di uno specifico apporto istruttorio impedito non determina l’illegittimità dell’atto. La sopravvenuta apertura di un’unità produttiva e la documentazione prodotta dopo l’ingresso non valgono a sanare la carenza genetica della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la competente Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023 e il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024, in regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

Nel febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprime parere negativo per carenze documentali. Dopo un ricorso avverso il silenzio, definito con l’ordine di concludere il procedimento, la Prefettura avvia la revoca, nonostante le integrazioni depositate. Il ricorrente deduce il difetto di comunicazione di avvio, la mancanza dell’interesse pubblico in autotutela, la violazione dell’affidamento e la carenza motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La comunicazione del 14 luglio 2025 reca quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individua l’istanza e le ragioni ostative ed è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio procedimentale si è quindi svolto, con plurime memorie e integrazioni; il ricorrente non indica quale ulteriore apporto istruttorio sarebbe stato impedito.

Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che ammette il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede, ove questi emergano, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore: la revoca è effetto legale dell’accertamento di carenze che avrebbero precluso sin dall’origine il titolo, non una nuova valutazione discrezionale.

Non decisivi i precedenti invocati in materia di annullamento d’ufficio, estranei al meccanismo di rilascio anticipato e controllo successivo. L’affidamento non assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze già con il preavviso del 2 febbraio 2024, mentre il visto d’ingresso è stato ottenuto il 14 febbraio 2024. La sentenza che aveva definito il giudizio sul silenzio si è limitata a imporre la conclusione del procedimento, senza accertare il diritto alla conferma del nulla osta.

Anche il terzo motivo è infondato. Il provvedimento è sorretto da ragioni autonome e specifiche, con motivazione per relationem legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e puntuale. Quanto alla competenza territoriale, l’art. 30-bis del d.P.R. n. 394 del 1999 radica lo Sportello Unico anche in base al luogo effettivo della prestazione, ma questo deve essere documentato: l’apertura dell’unità produttiva è stata provata solo il 9 luglio 2025 e i contratti di appalto non surrogano la prova del radicamento. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige gli elementi essenziali del rapporto, assenti nella scheda contrattuale; la mobilità della manodopera rende anzi più necessaria la documentazione delle sedi di impiego. I contratti di assunzione e le comunicazioni UNILAV, se successivi all’ingresso, non elidono la carenza originaria, né la mera disponibilità di alloggi dimostra l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore.

In presenza di un atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento; nella specie tutte resistono. Il Collegio revoca inoltre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza desumibile dagli atti, condanna il ricorrente alle spese e dispone la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati per il frazionamento delle domande rispetto all’unitarietà della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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