Silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’impianto di telefonia mobile (TAR Calabria n. 341 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni, previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non è prorogato quando scada in giorno di sabato. L’art. 155, comma V, cod. proc. civ., che estende la proroga al sabato per gli atti processuali compiuti fuori udienza, ha natura eccezionale e non si applica ai termini per l’adozione degli atti amministrativi, per i quali vale la regola generale del computo secondo il calendario comune. Ne consegue l’illegittimità del diniego tardivo. Sul piano sostanziale, l’art. 4, comma 7-bis, d.l. 7 maggio 2024, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone la localizzazione degli impianti PNRR sulla base della posizione dei pixel, in deroga ai regolamenti comunali: il diniego è legittimo solo se l’amministrazione dimostra che il sito prescelto non è compreso nelle aree bianche mappate dal bando.

Il Fatto

La società ricorrente ha inoltrato al Comune, il 25 febbraio 2025, domanda ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259 del 2003 per realizzare una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su un’area individuata in catasto, destinata a ospitare gli impianti di altro operatore. Convocata la conferenza di servizi, la Giunta comunale ha rilevato che in aderenza alla particella sorge un edificio di culto di antica edificazione, il cui belvedere sarebbe alterato dall’installazione di un impianto alto trentaquattro metri.

Con determina del 28 aprile 2025 il responsabile del SUAP ha notificato il preavviso di rigetto, seguito dal diniego del 9 maggio 2025, fondato sul disturbo percettivo arrecato ai valori storici e paesaggistici, sulla presunta esistenza di un vincolo idrogeologico e forestale e sulla ricaduta della particella in fascia di rispetto cimiteriale e stradale. La società ha impugnato tali atti; nelle more il Comune ha sospeso i lavori con verbale del 22 settembre 2025, avverso il quale sono stati proposti motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto delimitato il contraddittorio: solo il Comune, autore dei provvedimenti contestati, è passivamente legittimato, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti degli altri soggetti evocati.

Nel merito, la questione centrale riguarda il computo del termine per la conclusione del procedimento. Il Collegio richiama la regola dell’art. 2963 cod. civ., applicabile anche ai termini del diritto amministrativo secondo la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, in base alla quale il termine decorre secondo il calendario comune e, se scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. L’art. 155 cod. proc. civ. detta regole analoghe per gli atti processuali, ma estende la proroga al sabato solo per gli atti compiuti fuori udienza. La costruzione della norma rivela la natura eccezionale della disposizione e la sua estraneità ai termini per l’adozione di atti amministrativi.

Poiché l’istanza è stata depositata il 25 febbraio 2025, il termine di sessanta giorni è scaduto il 26 aprile 2025, giorno di sabato. Il preavviso di rigetto, notificato il 28 aprile, è dunque tardivo: si è formato per silentium il provvedimento favorevole alla realizzazione dell’impianto e tutta l’attività provvedimentale successiva è illegittima.

La valutazione di illegittimità è confermata sul piano sostanziale. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza sull’art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 70 del 2024: la realizzazione delle infrastrutture volte agli obiettivi PNRR è disposta sulla base della posizione dei pixel in cui è suddiviso il territorio, anche in deroga ai regolamenti comunali e senza subordinazione all’assenza di siti alternativi. Il diniego è legittimo solo se il Comune dimostra che il sito non ricade nelle aree bianche mappate dal bando. L’amministrazione, cui non spetta la tutela del paesaggio, non poteva negare l’autorizzazione per salvaguardare la fruizione di un edificio di culto.

Quanto al vincolo idrogeologico, esso incide sulla sola necessità di presentare alla Regione la richiesta di autorizzazione al movimento terra ex artt. 7 ss. r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, e nessuna norma prevede che la mancata quantificazione degli inerti da smaltire ostacoli la formazione dell’autorizzazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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