Accesso civico ai verbali concorsuali: obbligo di ostensione integrale (TAR Lazio n. 9265 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, dichiarata in un precedente giudizio per il sopravvenuto riscontro positivo all’istanza di accesso, non preclude al richiedente di agire nuovamente qualora l’esibizione avvenuta risulti parziale. Una volta riconosciuto il diritto di accesso ai documenti di una procedura concorsuale, l’amministrazione è tenuta a un’ostensione integrale dei verbali di valutazione dei candidati risultati vincitori o collocati in posizione utile. Gli oscuramenti e gli omissis che impediscano o rendano sommamente difficoltosa la ricostruzione del percorso argomentativo della commissione e, specularmente, la difesa in un eventuale giudizio, sono illegittimi. Il diritto alla piena conoscibilità degli atti prevale sull’esigenza di proteggere i dati personali dei controinteressati, ove l’esibizione sia finalizzata alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

Il Fatto

La ricorrente, candidata non vincitrice di una procedura selettiva interna per titoli per n. 20 posti di Dirigente Tecnologo di I livello professionale, aveva presentato istanza di accesso agli atti relativa ai verbali di valutazione dei candidati risultati vincitori. A seguito del riscontro favorevole dell’amministrazione, in un primo giudizio era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata la documentazione messa a disposizione.

Tuttavia, la ricorrente contestava la parziale ostensione degli atti, evidenziando la permanenza di oscuramenti e omissis nei verbali esibiti, tali da non consentire di ricostruire l’iter logico-valutativo della commissione. Con il nuovo ricorso, la candidata chiedeva l’accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia integrale dei verbali di valutazione di tutti i vincitori, con conseguente ordine di esibizione all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato la sentenza n. 9801/2025 della medesima Sezione, con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sul precedente ricorso, proprio perché l’ISTAT aveva dato riscontro positivo all’istanza di accesso.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che, nonostante il riconoscimento del diritto, l’amministrazione aveva rilasciato copia incompleta dei verbali, con oscuramenti e omissis che rendevano impossibile o sommamente difficoltoso comprendere il percorso argomentativo della commissione. Tale circostanza, come dimostrato dalla ricorrente, pregiudicava anche la possibilità di difendersi in un eventuale giudizio avverso l’esito della selezione.

La decisione chiarisce che il riscontro positivo all’istanza di accesso non può esaurirsi in un’esibizione meramente parziale degli atti richiesti. Una volta riconosciuto il diritto, l’ostensione deve essere integrale e riguardare tutti i documenti, senza che residuino margini di oscuramento che vanificano la finalità dell’accesso. In tal senso, l’interesse alla conoscenza degli atti correlato alla tutela in giudizio delle proprie ragioni prevale sulle esigenze di riservatezza dei soggetti controinteressati.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione all’esibizione in formato integrale dei verbali di valutazione dei vincitori entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, oltre alla refusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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