Revoca nulla osta illegittima se sproporzionata e lavoratore in buona fede (TAR Campania n. 2470 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso, disposta dopo che lo straniero è già entrato in Italia e dopo un lungo lasso di tempo, è illegittima quando il lavoratore versa in buona fede e ha nel frattempo trovato occupazione presso altro datore di lavoro. In simili ipotesi emerge una condizione soggettiva meritevole di tutela, che impone all’amministrazione un bilanciamento di interessi improntato a proporzionalità e ragionevolezza, non essendo addebitabili al lavoratore le mancanze del datore originario. L’applicazione automatica e meccanicistica della sanzione espulsiva si traduce in una misura sproporzionata, che frustra il legittimo affidamento dello straniero e disperde un’integrazione già avviata. La Prefettura deve valutare il positivo inserimento economico e sociale, considerando la possibilità di regolarizzare la posizione mediante il rilascio di un permesso per lavoro o per attesa occupazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Napoli – Sportello Unico Immigrazione ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore. Lo straniero è entrato in Italia nel giugno 2023, dopo aver ottenuto nulla osta e visto. Non avendo più notizie del datore di lavoro né dallo Sportello Unico, ha inviato il kit alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno, avendo trovato nuova occupazione presso altro datore, documentata da buste paga e CUD.
La Questura ha notificato un preavviso di rigetto per mancata allegazione del modello rilasciato dallo Sportello Unico. L’accesso agli atti ha rivelato un appuntamento per il primo ingresso mai notificato al ricorrente e un preavviso di revoca trasmesso solo al datore di lavoro. La revoca è stata quindi emessa nel marzo 2025. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, del principio di affidamento, del superamento dei termini procedimentali e la mancata valutazione delle sopravvenienze favorevoli. L’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. Il collegio ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 2181 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto ritenuto il ricorso tempestivo. La revoca doveva considerarsi conosciuta dal lavoratore solo a seguito dell’istanza di accesso presentata dal difensore munito di apposita delega, non essendo stata la stessa direttamente notificata allo straniero.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza del TAR Campania che, sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato sul valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione ex art. 5 TUI, ha elaborato un principio consolidato. In caso di buona fede del cittadino straniero, il cui nulla osta sia stato revocato a lungo tempo dall’ingresso, e di avvenuta assunzione presso altro datore di lavoro, si determina una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. Il riferimento è alle sentenze del TAR Campania n. 1572, n. 7323 e n. 8310 del 2025, oltre alla pronuncia del Cons. Stato n. 1977 del 2025.
La tutela di tale condizione soggettiva si fonda sul rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Non possono essere addebitate al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario. Va invece valorizzato il positivo inserimento dello straniero nella vita economica e sociale del Paese.
L’amministrazione, al contrario, non ha operato il dovuto bilanciamento di interessi. Invece di applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, avrebbe dovuto considerare che il ricorrente aveva trovato occupazione presso altro datore. Avrebbe dovuto valutare la possibilità di consentire la regolarizzazione tramite il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro ovvero per attesa occupazione.
L’approccio rigido e formalistico seguito dalla Prefettura è stato giudicato sproporzionato e irragionevole. Esso finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un’integrazione già avviata. Il provvedimento di revoca è stato pertanto annullato. Le peculiarità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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