Superbonus e CIGO: la modifica normativa è rischio d’impresa (TAR Campania n. 1328 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica del regime normativo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi non costituisce, di per sé, un evento transitorio e non imputabile all’impresa idoneo a giustificare il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria. L’impresa che abbia scelto di fondare la propria attività su commesse basate su un regime fiscale di particolare favore si assume il rischio della sua successiva modificazione, trattandosi di fenomeno rientrante nella normale alea imprenditoriale. La valutazione dei requisiti di ammissione all’integrazione salariale ha carattere prognostico e va condotta ex ante, sulle informazioni disponibili e fornite dallo stesso imprenditore richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego è limitato all’evidente illogicità, alla manifesta incongruenza o inattendibilità ovvero al travisamento in fatto.

Il Fatto

Una società attiva nella produzione e commercializzazione di manufatti in legno presenta all’INPS, il 13 febbraio 2024, domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo dal 29 gennaio al 28 aprile 2024, deducendo la mancanza di ordini e commesse. L’istanza viene reiettata con provvedimento del 29 marzo 2024, motivato dalla carenza dei requisiti di legge. La società propone ricorso amministrativo al Comitato amministratore della gestione temporanea lavoratori dipendenti e, decorsi novanta giorni senza riscontro, adisce il giudice amministrativo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, impugnando altresì il diniego e il successivo provvedimento di rettifica in autotutela del 4 settembre 2024, con contestuale domanda di accertamento del diritto alla prestazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la qualificazione dell’inerzia del Comitato. L’art. 47, comma 4, l. n. 88 del 1989 attribuisce all’interessato la facoltà di adire l’autorità giudiziaria decorsi inutilmente novanta giorni dalla presentazione del ricorso: da tale formulazione il Collegio desume che il legislatore ha tipizzato il mancato riscontro come silenzio significativo, nella specie silenzio-rigetto. Ne discende l’infondatezza della censura di violazione del dovere di concludere il procedimento, poiché non sussiste alcun obbligo di provvedere espressamente ove il silenzio si sia già formato. L’atto tacito di reiezione non è poi censurabile per difetto di motivazione, essendone strutturalmente privo per previsione legislativa.

Passando al merito, il Collegio richiama la disciplina dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 148/2015, che riconosce l’integrazione ordinaria per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o per temporanee situazioni di mercato. La normativa è di stretta interpretazione, operando l’istituto in via di eccezione rispetto al sinallagma retributivo. La socializzazione del costo del lavoro presuppone accadimenti sottratti alla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore. L’art. 1 del D.M. n. 95442 del 15.4.2016 richiede che la transitorietà sia valutata secondo un giudizio prognostico ex ante, al momento della domanda.

Il Tribunale applica quindi il principio al caso concreto. La modifica del regime delle agevolazioni fiscali non può integrare, di per sé, un evento giustificativo della CIGO per l’impresa che abbia scelto di ricorrere ampiamente a commesse basate su quei bonus. La ricorrente ha beneficiato di un regime fiscale di particolare favore e si è esposta al rischio della sua modificazione, peraltro riconoscendo di essere a conoscenza della natura temporanea del beneficio. La vicenda rientra dunque nell’alea d’impresa e non tra gli avvenimenti sottratti a ogni possibile iniziativa del datore di lavoro.

Il Collegio osserva inoltre che difetta il requisito della transitorietà. Dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge che i committenti hanno sospeso gli ordini in attesa di comprendere le nuove normative: la ripresa dipende quindi da fattori aleatori, quali le scelte discrezionali della clientela o un ipotetico sblocco delle agevolazioni. Il diniego dell’INPS è infine immune dai vizi denunciati, rientrando la valutazione dell’Ente in un ampio margine di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se evidentemente illogica o travisante i fatti.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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