Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in udienza (TAR Campania n. 1265 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa. In tal caso trova applicazione l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone di dichiarare il ricorso improcedibile. La sopravvenuta cessazione dell’interesse, dichiarata in udienza, consuma la materia del contendere sul piano processuale e preclude ogni pronuncia nel merito. La pronuncia ha natura meramente processuale e non accerta la legittimità o l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di consistenze immobiliari site in Salerno, avevano proposto ricorso per l’annullamento del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa al Comune in data 11 marzo 2025. Con tale istanza chiedevano l’annullamento o la revoca in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria, l’attivazione dei poteri di vigilanza sugli abusi edilizi e la piena esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione.

Deducevano l’inerzia dell’amministrazione, che, dopo un iniziale avvio del procedimento di verifica, non aveva dato seguito espresso alle richieste. Si costituivano il Comune e i controinteressati, questi ultimi eccependo il difetto di legittimazione e di interesse, nonché l’insussistenza di una lesione delle distanze e della visuale. Sopravveniva una nota comunale che rappresentava l’avvio delle verifiche e il successivo svolgimento di un sopralluogo, senza concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, nel corso della camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta cessazione dell’interesse al ricorso. Tale dichiarazione, resa a verbale, è stata posta a fondamento della decisione, in coerenza con il principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. A sostegno è citato il precedente Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575, che enuncia espressamente il principio applicato.

La norma di riferimento è l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. Il Collegio ha quindi statuito in rito, senza esaminare nel merito le censure relative agli abusi edilizi e alla concessione in sanatoria.

Le spese di lite, in ragione dell’esito meramente processuale della controversia, sono state compensate tra le parti. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *