Interdittiva antimafia e decadenza contributi agricoli per valutazione sintetica degli indizi (TAR Calabria n. 1176 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede la certezza propria del giudizio penale, ma un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, che renda “più probabile che non” il rischio infiltrativo nell’impresa. Il giudizio prefettizio ha natura sintetica e non atomistica: la contestazione analitica dei singoli indizi non è idonea, di per sé, a smentire la valutazione complessiva. L’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non è una mera clausola di stile, e il proscioglimento per prescrizione non impedisce all’autorità di prevenzione di valutare i medesimi fatti sul diverso piano della difesa sociale. La decadenza dai contributi agricoli disposta in via derivata dall’interdittiva antimafia è legittima quando l’atto presupposto regge al vaglio di istruttoria e motivazione.
Il Fatto
Una azienda agricola e il suo titolare hanno impugnato davanti al TAR Calabria l’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, deducendo carenza di istruttoria, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti della misura.
Con un secondo ricorso, proposto avanti lo stesso Tribunale, la ricorrente ha impugnato la determina con cui l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ha dato atto della decadenza dal beneficio ottenuto e ha chiesto la restituzione delle somme versate fra il 2018 e il 2024, contestando l’illegittimità derivata di tali determinazioni. In sede cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza limitatamente al provvedimento di recupero delle somme, ritenendo prevalente l’esigenza di evitare il grave pregiudizio economico all’impresa, e ha fissato l’udienza di merito in trattazione congiunta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto la riunione dei giudizi per l’evidente connessione fra i provvedimenti, afferenti alla medesima vicenda sostanziale, e per l’identità delle censure. Nel merito ha respinto entrambi i ricorsi, trattando congiuntamente i motivi.
Quanto al profilo istruttorio, il Collegio ha rilevato che il Prefetto ha svolto un’attività di raccolta ampia e completa, esaminando una molteplicità di elementi indiziari riferiti al titolare e a plurimi soggetti. Sul piano motivazionale, l’autorità non si è limitata a un inciso di stile: dopo l’esposizione degli indizi ha espresso il doveroso giudizio di sintesi, evidenziando il legame di parentela, i rapporti di frequentazione con soggetti controindicati, le imputazioni per favoreggiamento della latitanza del fratello, la coincidenza di indirizzo e settore con altra ditta riconducibile a un familiare e le operazioni commerciali con ditte controindicate. Il richiamo ai principi giurisprudenziali in materia è stato ritenuto funzionale a integrare la motivazione, non mero esercizio retorico.
Il Tribunale ha poi ribadito che il giudizio di pericolosità si fonda su un ragionamento induttivo e non atomistico: le censure dirette a ridimensionare singolarmente ciascun indizio non scuotono la valutazione complessiva. Il pericolo infiltrativo non esige il livello di certezza del processo penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non”, richiamando Cons. St., sez. III, n. 758 del 2019 e Cons. St., sez. III, n. 1743 del 2016.
Sulla vicenda penale del titolare, conclusa con prescrizione, il Collegio ha osservato che l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. presuppone un accertamento concreto sulla possibilità di assoluzione nel merito e non può ridursi a formula di stile. Le condotte poste a base dell’interdittiva possono essere già state oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento, poiché l’impossibilità di provare la responsabilità in sede penale non preclude la valutazione dei fatti sul piano della prevenzione e della difesa sociale, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 7228 del 2025 e CGARS n. 524 del 2022.
Quanto ai legami parentali, l’amministrazione non si è fermata alla loro mera enunciazione, avendo valorizzato la residenza di un familiare in un immobile sito all’interno dell’azienda, la sede coincidente con quella di altra ditta riconducibile a un fratello e i numerosi controlli con soggetti controindicati. Irrilevanti, per il Collegio, le difese sulla presunta natura formale della residenza o sulla diversità del settore. Le conclusioni penali richiamate, del resto, danno conto dell’appartenenza dei familiari alla ‘ndrangheta. Da qui il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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