Ottemperanza e poteri del commissario ad acta verso i Comuni associati (TAR Molise n. 46 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può impartire al commissario ad acta direttive specifiche, anche sollecitando un resoconto aggiornato sulla situazione finanziaria dell’ente debitore e la definizione di un piano di rientro pluriennale per la soddisfazione del credito. Il commissario è altresì tenuto a segnalare alle autorità di controllo e giurisdizionali le eventuali irregolarità commesse dagli enti associati che impediscano l’integrale adempimento del decisum. Tale potere di impulso non si traduce in una pronuncia sostitutiva, ma in un invito a riferire, funzionale alla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 281/2022 del Tribunale di Campobasso, notificato in forma esecutiva, nei confronti dell’Unione dei Comuni Medio Sannio. A fronte della conclamata penuria di risorse finanziarie dell’ente, il TAR aveva già disposto, con precedenti ordinanze, l’attivazione di un commissario ad acta, sollecitandolo a esplorare modalità di reperimento di fondi, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni associati.
Con l’ordinanza n. 292/2025, il Tribunale aveva invitato la ricorrente a dedurre sulla possibilità giuridica di estendere la procedura ai Comuni facenti parte dell’Unione. La società depositava una memoria, proponendo l’uso dell’accertamento esecutivo patrimoniale ex art. 1, comma 784, legge n. 160/2019 e l’esercizio di azioni giudiziarie da parte del commissario. Il commissario, da parte sua, riferiva di un pagamento parziale e della proposta di un piano di rientro pluriennale, respinto dalla creditrice.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminati i chiarimenti del commissario ad acta, reputa necessario verificare lo stato della procedura e le concrete prospettive di soddisfazione del credito, che risulta solo parzialmente adempiuto. L’organo giudicante non ritiene di dover ampliare in questa fase i poteri del commissario, ma di richiedere un aggiornamento sulla situazione finanziaria dell’ente e sulle modalità di attuazione del piano di rientro prospettato, al fine di valutare l’effettiva idoneità dello strumento a garantire l’integrale pagamento.
La Corte valorizza la circostanza che la penuria di risorse dell’Unione deriverebbe dall’inadempimento dei Comuni associati agli obblighi di contribuzione previsti dall’art. 39 dello Statuto. In tale contesto, il giudice dell’ottemperanza esercita un potere di direzione e controllo sull’attività del commissario, che si estende anche alla sollecitazione di segnalazioni verso le competenti autorità di controllo e giurisdizionali per eventuali irregolarità riscontrate.
L’ordinanza assume così una funzione propulsiva e non decisionale: non viene definito il conflitto, ma vengono impartiti specifici inviti al commissario, entro un termine perentorio di 40 giorni, affinché riferisca sullo stato della procedura e sull’eventuale piano di rientro. In questo modo, il TAR mantiene il controllo sull’effettività dell’ottemperanza, riservandosi ogni ulteriore determinazione all’esito dei chiarimenti richiesti. La decisione, di natura istruttoria, è coerente con il principio per cui il giudice dell’ottemperanza dispone di ampi poteri ordinatori per garantire l’esecuzione del giudicato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.