Ricorso inammissibile per difetto di procura e trasmissione atti all’Ordine (TAR Lombardia n. 1201 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti al giudice amministrativo il patrocinio di un avvocato è condizione di validità del ricorso, a norma dell’art. 22 c.p.a.. Il difetto di procura speciale alle liti anteriore alla notifica del ricorso integra inammissibilità della domanda, non supplita dall’avvenuto svolgimento di attività processuale da parte del difensore. Il giudice amministrativo, rilevata l’anomalia del documento informatico depositato in luogo della procura, assegna un termine perentorio per provarne l’esistenza e prospetta l’esito sfavorevole in caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm. La mancata ottemperanza all’ordine e la totale inerzia processuale del difensore determinano l’inammissibilità del ricorso e giustificano la trasmissione degli atti all’Ordine forense di appartenenza sotto il profilo disciplinare.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2022, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, scaduto nel 2023. Nel settembre 2023 ne chiedeva il rinnovo alla Questura, che comunicava preavviso di rigetto per mancata prova del superamento di almeno un esame nell’anno accademico. Nel gennaio 2024 il ricorrente presentava alla Prefettura istanza di nulla osta alla conversione del permesso di studio in permesso per lavoro subordinato; l’istanza veniva respinta e la richiesta di riesame rimaneva senza riscontro.
Nel marzo 2025 la Questura negava il rilascio di un permesso di soggiorno, sia per studio sia ad altro titolo, con notificazione avvenuta solo in agosto. Il ricorrente impugnava allora il diniego e il silenzio-inadempimento della Prefettura. Il ricorso, indicato nel modulo come azione avverso il silenzio, è pervenuto al giudice amministrativo per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso conteneva anche la domanda di annullamento del diniego di permesso di soggiorno, soggetta al rito ordinario. Con ordinanza collegiale del febbraio 2026 il Tribunale ha disposto quindi la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, primo e secondo comma, c.p.a., e ha rilevato che il documento informatico destinato a contenere la procura alle liti risultava interamente bianco.
Con la stessa ordinanza il giudice ha ordinato al ricorrente di provare l’avvenuto rilascio di una procura speciale alle liti anteriore alla notifica del ricorso, con deposito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, prospettando la possibile inammissibilità del ricorso in caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a. È stata pure rilevata la possibile inammissibilità della domanda avverso il silenzio, non illustrata nel ricorso.
L’ordinanza è stata regolarmente comunicata al difensore, che non ha però ottemperato, né ha svolto successiva attività difensiva, non comparendo neppure all’udienza pubblica, la cui fissazione era stata parimenti comunicata. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, perché il ricorrente deve ritenersi privo di difensore, in violazione dell’art. 22 c.p.a., che impone il patrocinio di un avvocato nei giudizi davanti al giudice amministrativo.
La peculiarità della condotta del difensore — deposito di un documento apparentemente vuoto in luogo della procura, invito del Collegio a depositarla nel termine perentorio con chiara prospettazione di esito sfavorevole, e successiva completa inerzia — giustifica, ad avviso del Tribunale, la trasmissione degli atti del giudizio all’Ordine degli Avvocati di appartenenza, per le valutazioni di competenza sotto il profilo disciplinare. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
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