Nulla osta al lavoro revocato e permesso per attesa occupazione negato (TAR Lazio n. 1016 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato per l’assunzione presso uno specifico datore di lavoro e il permesso di soggiorno che ne consegue resta condizionato all’esecuzione di quel contratto. Se, dopo l’ingresso dello straniero, il rapporto non si instaura, il nulla osta è privo di efficacia e non sorgono i presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, che richiede pur sempre un rapporto di lavoro instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Il rilascio in via eccezionale del permesso provvisorio per ricerca di occupazione presuppone un documentato caso di forza maggiore che abbia impedito l’assunzione. L’accertamento opera in via oggettiva, indipendentemente da eventuali condotte fraudolente subite dal lavoratore. La revoca è legittima quando il provvedimento dia conto del parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro sull’insussistenza dei requisiti reddituali del datore e applichi l’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino indiano, viene invitato a prestare attività lavorativa in Italia nell’ambito del “Decreto Flussi 2023” da una società, che nel marzo 2023 presenta domanda di nulla osta al lavoro subordinato presso la Prefettura di Latina. Il nulla osta viene emesso il 1 maggio 2023 e lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale. Il datore di lavoro, però, si rende irreperibile e il contratto non viene concluso.
Nel luglio 2024 la Prefettura avvia il procedimento di revoca, rilevando che il datore aveva invitato 1414 lavoratori stranieri senza disporre dei requisiti necessari. Lo straniero presenta memoria, invoca la buona fede e chiede il permesso ai sensi dell’art. 22 T.U.I.; denuncia inoltre di essere stato ingannato da un connazionale che gli aveva chiesto ingenti somme per le spese burocratiche. Con provvedimento del 3 ottobre 2024 la Prefettura revoca il nulla osta e nega il permesso per attesa occupazione. Il ricorrente propone ricorso, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva la tardività del deposito documentale dell’amministrazione, effettuato due giorni prima dell’udienza, e ne dispone lo stralcio, pur avendo l’Avvocatura svolto oralmente le difese.
Nel merito è pacifico che il contratto non sia mai stato concluso, ancorché per cause non imputabili al lavoratore. Il Tribunale richiama la propria recente giurisprudenza e ribadisce, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che dal combinato disposto degli art. 22 e art. 24 d.lgs. n. 286/1998 deriva l’inefficacia del nulla osta quando il rapporto non si instauri, essendo il permesso condizionato all’esecuzione di quello specifico contratto. Richiama sul punto TAR Basilicata n. 901 del 2008 e Cons. Stato n. 8006 del 2022.
Il permesso per attesa occupazione, osserva il Collegio, presuppone che un rapporto di lavoro si sia instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore: lo conferma Cons. Stato n. 3158 del 2025, che ammette il rilascio in via eccezionale solo in presenza di un documentato caso di forza maggiore, come morte del datore, fallimento o evento calamitoso. La mancata conclusione del contratto, anche se estranea alla volontà del ricorrente, fa dunque difetto dei presupposti, in via del tutto oggettiva e indipendente dalle frodi subite.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Tribunale rileva che i casi asseritamente analoghi non risultano in atti e che comunque un provvedimento illegittimo non costituisce precedente idoneo a fondare affidamento, secondo TAR Emilia-Romagna n. 791 del 2022.
Sul deficit motivazionale, la motivazione è adeguata: rappresenta il parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro sull’insussistenza dei requisiti reddituali e l’impossibilità di rilasciare il permesso in applicazione dell’art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la materia trattata e le difese tardivamente svolte.
Nota della Redazione
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