Artato frazionamento fotovoltaico e abuso del diritto: legittima la decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 10170 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce specifica declinazione, nel settore degli incentivi energetici, del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento giuridico. Il d.m. 5 maggio 2011 si limita a cristallizzare in chiave ricognitiva elementi della fattispecie elusiva già presenti nell’ordinamento, senza introdurre una regola applicabile solo ai rapporti successivi. Il provvedimento che accerta l’frazionamento e dispone la decadenza dagli incentivi esprime un potere di decadenza e non di autotutela, con conseguente inapplicabilità dei presupposti e dei termini propri di quest’ultima. Il privato non può vantare alcun affidamento alla conservazione di un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto all’incentivo.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza poco inferiore a 50 kW, ammesso alle tariffe del primo conto energia di cui al d.m. 28 luglio 2005 e subentrata nella titolarità per trasferimento autorizzato, impugnava il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici aveva disposto la decadenza dall’incentivazione. Il gestore aveva rilevato che sul medesimo sito erano stati installati altri quaranta impianti, tutti di potenza prossima ai 50 kW e riconducibili a società collegate, su particelle contigue originatesi da frazionamento.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ravvisando l’artato frazionamento di un unico impianto e la mancata costituzione della cauzione definitiva prevista a pena di inammissibilità. La società proponeva appello, contestando la qualificazione del potere esercitato, l’esistenza del frazionamento e l’applicazione retroattiva del divieto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello, muovendo dal consolidato orientamento della sezione e dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020. Il provvedimento impugnato non costituisce esercizio di autotutela: il gestore non si è limitato a riesaminare le dichiarazioni rese in sede di ammissione, ma ha svolto un’ampia indagine su tutti e quaranta gli impianti, verificando la contestualità di richieste, adempimenti, trasferimenti e frazionamenti, la contiguità e il collegamento societario tra i soggetti responsabili.

L’accertamento dell’artato frazionamento non deriva dall’esame della singola domanda, ma dall’analisi congiunta di plurimi elementi soggettivi e oggettivi che, singolarmente considerati privi di rilievo, rivelano nel loro insieme l’unicità sostanziale dell’impianto. Ne consegue l’inapplicabilità delle doglianze sul termine ragionevole e sull’affidamento: quest’ultimo non è invocabile per un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto. Quanto al termine di 180 giorni, il collegio ne esclude la perentorietà, non sancita dal d.m. 31 gennaio 2014.

La Corte afferma che il divieto di artato frazionamento è immanente nell’ordinamento e che il d.m. 5 maggio 2011 ha solo ricognitivamente individuato gli elementi della fattispecie elusiva. La ratio è impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari, con pregiudizio del criterio di proporzionalità inversa tra potenza e incentivazione.

Nel caso concreto il gestore ha illustrato analiticamente gli indici dell’frazionamento: identità del sito, contiguità delle particelle, collegamento societario e trasferimenti a ridosso dell’entrata in esercizio. Tali circostanze non sono state smentite, essendosi l’appellante limitata a richiamare l’autonomia dei punti di connessione, ritenuta irrilevante a fronte dei plurimi indici di unicità sostanziale. La dichiarazione di non aver presentato altre domande nel medesimo sito risulta non veritiera, con conseguente sussistenza dell’artato frazionamento e legittimità della decadenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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