Foratura del lobo auricolare e libera prestazione dei servizi (TAR Lombardia n. 2095 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La professione di tatuatore non è attività regolamentata dal legislatore statale, poiché l’unico atto applicabile è la circolare del Ministero della Salute del 16 luglio 1998, che impartisce prescrizioni igienico-sanitarie ma non riserva l’attività professionale. Ne consegue che la foratura del lobo auricolare non costituisce esercizio esclusivo di una professione riservata e può essere consentita a categorie di operatori ulteriori. La delibera regionale che amplia la platea dei soggetti abilitati non introduce ostacoli alla concorrenza, ma al contrario rimuove barriere, espandendo la libera prestazione dei servizi nei limiti dei motivi imperativi di interesse generale. Spetta allo Stato, e non alla Regione, l’individuazione di nuove figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti.
Il Fatto
La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro che tutela gli iscritti nello svolgimento dell’attività di bodypiercer. Essa impugna la delibera di Giunta regionale attuativa della legge regionale in materia di tatuaggio e piercing, nella parte in cui consente al personale di oreficerie, gioiellerie, farmacie, centri di estetica e profumerie di effettuare la foratura del lobo auricolare.
Secondo la ricorrente, i tatuatori sono assoggettati a prescrizioni formative e igienico-sanitarie a tutela della salute dei clienti, mentre la platea ampliata ne sarebbe esentata. L’esenzione non è censurata per contrasto con la legge regionale, ma per asserita violazione della normativa nazionale ed euro-unitaria che riserverebbe ai tatuatori la professione, falsando la concorrenza. Regione Lombardia si è costituita chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta per assenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’erroneità del presupposto interpretativo del ricorso, secondo cui l’attività del tatuatore rientrerebbe tra le attività regolamentate dalla legislazione statale. Manca, in realtà, qualsiasi previsione di legge in tal senso: l’unico atto statale applicabile è la circolare del Ministero della Salute del 16 luglio 1998, che detta prescrizioni igienico-sanitarie, ma non riserva l’attività professionale. A tale funzione non può supplire il legislatore regionale.
La Corte riconosce che con la legge regionale n. 13 del 2021 la Regione ha esercitato le proprie competenze concorrenti in tema di tutela della salute e formazione professionale ex art. 117, terzo comma, Cost., senza però istituire una nuova professione. L’istituzione di figure professionali con profili e titoli abilitanti è riservata allo Stato, per il suo carattere unitario, restando alla Regione la disciplina degli aspetti di specifico collegamento con la realtà regionale, come affermato dalla Corte costituzionale n. 98 del 2013.
Il primo motivo è respinto: poiché l’attività di tatuatore non è regolamentata a titolo di professione, i parametri comunitari e interni invocati risultano inconferenti. La Regione non si è sostituita alla legge statale, ma ha declinato in senso ampliativo i criteri che essa stessa aveva introdotto. Non vi è ostacolo alla concorrenza, bensì rimozione di barriere: la libera prestazione dei servizi si espande entro il limite dei motivi imperativi di interesse generale.
Quanto alla motivazione, il provvedimento dà conto dell’assenza di segnalazioni di eventi indesiderati da foratura auricolare presso gli esercizi interessati e della natura strumentale del servizio, reso nel rispetto delle note regionali in materia di sicurezza. Il secondo motivo è parimenti respinto: la delibera impone il rispetto delle note regionali protocollo n. H1.2006.29964 del 20 giugno 2006 e protocollo n. H1.2013.0009216 del 20 marzo 2013, e non preclude l’applicazione di eventuali prescrizioni statali. Non è ravvisabile lesione del diritto alla salute. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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