Revoca del nulla osta per tardiva assunzione e sopravvenienze improprie (TAR Emilia-Romagna n. 271 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto diritti fondamentali della persona, il giudice amministrativo è tenuto a valutare le sopravvenienze improprie, ossia le circostanze di fatto esistenti al momento dell’adozione dell’atto e non dedotte nel procedimento, nel quadro di un bilanciamento con i valori della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori. La revoca del nulla osta al visto di ingresso per mancata instaurazione del rapporto di lavoro non può fondarsi sulla nullità del contratto di soggiorno per frode alla legge ex art. 1344 cod. civ. quando l’assunzione, ancorché tardiva, si sia poi effettivamente perfezionata prima dell’adozione del provvedimento per una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro, riconducibile a causa di forza maggiore. La mancata valutazione di tale elemento vizia l’esercizio del potere di revoca, in contrasto con i canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Piacenza ha revocato il nulla osta al visto di ingresso finalizzato alla conclusione del contratto di soggiorno, sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con conseguente invalidità degli atti derivanti e revoca della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (Mod. 209).
L’Amministrazione ha fondato la revoca sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro tra la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la data di effettivo inizio fissata al 10 settembre 2025, qualificando il contratto come nullo ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. Il ricorrente ha dedotto che il ritardo è dipeso da un contingente grave difficoltà economica della società datrice, comprovata da documentazione contabile, e che l’assunzione si è comunque concretizzata. Il Tribunale, in sede cautelare, ha sospeso l’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudice deve considerare le sopravvenienze improprie quando oggetto del giudizio siano diritti fondamentali della persona umana, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 5498 del 2023. In tale prospettiva, il processo amministrativo si è trasformato da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che l’assunzione del lavoratore si è perfezionata il 10 settembre 2025, anteriormente al provvedimento di revoca del 22 ottobre 2025. Tale circostanza integra una sopravvenienza impropria rilevante per la natura delle posizioni giuridiche coinvolte.
Il Collegio osserva inoltre che, anche seguendo lo schema del giudizio impugnatorio, tra la nota della Questura del 9 settembre 2025 e l’adozione della revoca è decorso oltre un mese. La Prefettura avrebbe potuto e dovuto chiedere un aggiornamento della situazione lavorativa dello straniero, informazione reperibile tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia.
Il Tribunale esclude poi che il contratto di soggiorno possa qualificarsi come negozio in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ., non rinvenendosi alcuna elusione dal momento che alla stipula è conseguita l’effettiva assunzione, avvenuta in ritardo per una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro riconducibile a causa di forza maggiore.
Assorbite le restanti censure, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese sono compensate, salvo l’obbligo dell’Amministrazione di rifondere il contributo unificato.
Nota della Redazione
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