Il criterio della popolazione per i diritti amministrativi è conforme al diritto UE e alla Costituzione (TAR Lazio n. 11467 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ripetizione di indebito presuppone la non debenza del pagamento, che non sussiste quando i versamenti sono stati effettuati in forza di positive previsioni legislative. Il criterio di calcolo dei diritti amministrativi basato sulla popolazione servita è conforme all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE, essendo il fatturato solo un esempio di criterio alternativo. La mancata pubblicazione tempestiva dei rendiconti non rende illegittima la pretesa, potendo essere disposta anche in esercizi successivi ai sensi dell’art. 34, comma 2-ter, c.c.e.
Il Fatto
La società, operante nel settore delle telecomunicazioni e titolare delle licenze individuali per la fornitura di reti e per la prestazione del servizio di telefonia vocale, proponeva ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Lazio dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Roma. La domanda era volta all’accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati al Ministero dello sviluppo economico a titolo di costo amministrativo ex art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 per gli anni dal 2009 al 2018.
La ricorrente sosteneva che i pagamenti fossero indebiti per contrarietà all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE, in quanto la norma nazionale non avrebbe distinto i diritti amministrativi destinati al Ministero da quelli spettanti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La Commissione europea aveva avviato una procedura d’infrazione, poi archiviata a seguito della modifica dell’art. 34 c.c.e. ad opera dell’art. 5 della l. n. 115/2015.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che i versamenti sono stati compiuti in forza di positive previsioni legislative, sicché la questione controversa afferisce alla legittimità delle disposizioni normative. Lo scrutinio del giudice è pertanto circoscritto alla verifica dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale, dubbi ritenuti manifestamente infondati.
Quanto alla compatibilità eurounitaria, la Corte ha rilevato che la Commissione europea ha archiviato la procedura d’infrazione accogliendo le osservazioni dello Stato italiano. Il criterio di calcolo basato sulla popolazione residente interessata dal servizio tiene adeguatamente conto delle dimensioni dell’impresa, mentre un onere calcolato sul fatturato potrebbe disincentivare la crescita delle imprese e introdurre una variabile difficilmente programmabile nell’operato quotidiano.
Il considerando n. 31 della direttiva qualifica espressamente il fatturato come mero “esempio di alternativa”, utilizzando il verbo al condizionale e la natura esemplificativa dell’enunciato, dimostrando che quello dei ricavi non è l’unico parametro adottabile. Il recepimento italiano risulta pertanto pienamente in linea con la normativa eurounitaria.
La questione di legittimità costituzionale è stata del pari ritenuta infondata: la parametrazione risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, non incide sulla libertà d’impresa né determina discriminazioni tra operatori. L’assenza di lesività è comprovata dall’empirica superiorità dei costi sostenuti dall’amministrazione rispetto ai diritti incassati.
Infine, in ordine alla mancata tempestiva pubblicazione dei rendiconti, il Collegio ha aderito alla consolidata giurisprudenza amministrativa di cui a TAR Lazio, Sez. IV, n. 10026/2025, confermata dalla Corte di giustizia UE, ordinanza 9 aprile 2020, causa C-399/19, secondo cui la pubblicazione può avvenire anche in esercizi successivi. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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