Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e astreinte (TAR Campania n. 957 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e la nomina del commissario ad acta. In caso di perdurante inerzia, la condanna all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è calcolata sugli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due annualità.

Il titolo, munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione il 17 giugno 2025, è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’erogazione del buono elettronico di 1.000,00 euro, oltre spese, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Il Tribunale ha verificato il rispetto dei termini di cui agli artt. 114, comma 1, e 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il titolo risulta passato in giudicato.

Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. In caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, prevedendo che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte. La penale è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quali criteri, il Collegio ha fissato il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021. Il limite massimo è stato individuato nel 10% dell’importo dovuto, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, per evitare che la misura divenga fonte di iniqua locupletazione. Alla relativa liquidazione provvederà il commissario.

Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *