Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 276 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata irritualmente, perché non notificata alle altre parti, non determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, commi 1-3, cod. proc. amm., ma può essere valutata dal giudice quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. La dichiarazione, ancorché priva delle formalità prescritte, costituisce un atto univoco e qualificato del venir meno dell’interesse, se il ricorrente ha nel frattempo conseguito l’utilità oggetto del giudizio. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e la definizione in rito giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna il provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia del 10 novembre 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di iscrizione nella White List prefettizia, ritenuti sussistenti i pericoli di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Con lo stesso ricorso ha impugnato i Protocolli di Legalità del 19 novembre 2015 e del 22 giugno 2016 e il relativo Addendum, oltre agli atti presupposti e connessi.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Interno, la Prefettura, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia, numerosi Comuni e un’Unione di Comuni, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione dei Protocolli e dell’Addendum per difetto di interesse, e chiedendo nel merito il rigetto. Con ordinanza n. 47 del 9 febbraio 2023 il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In data 21 aprile 2026 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 84 cod. proc. amm., avendo ottenuto il 15 luglio 2025 l’iscrizione nella White List.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia depositata non risulta regolarmente notificata alle altre parti e non può quindi produrre l’effetto estintivo disciplinato dai primi tre commi dell’art. 84 cod. proc. amm.. La questione giuridica attiene allora alla possibilità di valorizzare l’atto irrituale ai fini della definizione del giudizio.

Il giudice richiama il comma 4 della disposizione, che consente di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. La norma è espressamente applicabile anche all’ipotesi della rinuncia irrituale.

Il Collegio conforta l’interpretazione con due precedenti: T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 28 maggio 2024, n. 1624, e Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2023, n. 3631. Da essi si ricava che una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce un qualificato e univoco argomento di prova circa il venir meno dell’interesse al gravame.

Nel caso concreto la ricorrente ha manifestato espressamente il venir meno dell’interesse alla decisione per aver conseguito l’iscrizione nella White List prefettizia: l’utilità perseguita con il ricorso è stata dunque acquisita in via amministrativa. Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

La definizione in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio. Il TAR ordina infine l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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