Revoca dell’ordine di demolizione solo per incompatibilità con atti amministrativi (Cass. pen. Sez. III n. 38444 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva l’ordine di demolizione è revocabile solo quando si ponga in un contesto di incompatibilità rispetto a situazioni sopravvenute, quali la conformità postuma del manufatto abusivo, la presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione o la presentazione di un’istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza, previa valutazione dei possibili esiti e dei tempi della procedura. L’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380/2001 ha natura di sanzione amministrativa a carattere reale con funzione ripristinatoria e riguarda l’edificio nel suo complesso, comprese le aggiunte e modifiche successive all’azione penale o alla condanna. Non giustificano la revoca né la diversa titolarità del bene, per essere l’obbligo di restituito in integrum riferito a chi è in rapporto col bene a prescindere dall’autore del reato, né la mera allegazione di diversità dimensionali del manufatto, ove non si escluda che esso sia il risultato della trasformazione dell’immobile originario.
Il Fatto
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza ha accolto l’istanza del condannato diretta alla revoca dell’ordine di demolizione impartito con una precedente sentenza di patteggiamento, divenuta irrevocabile nel 2008. A fondamento della decisione il giudice ha valorizzato la diversità e le minori dimensioni dell’immobile esistente al momento della revoca rispetto a quello oggetto della condanna, nonché l’estraneità del condannato agli abusi successivamente realizzati dal coniuge, divenuto proprietario del bene per trasferimento.
Avverso tale provvedimento la Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. La Procura generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa, richiamata dal giudice dell’esecuzione, della generale revocabilità dell’ordine di demolizione anche se contenuto in una sentenza passata in giudicato. Tale revocabilità, tuttavia, non è incondizionata: essa opera solo quando l’ordine si ponga in un contesto di incompatibilità rispetto a situazioni sopravvenute, individuate dalla giurisprudenza nella conformità postuma del manufatto, nella presenza di atti amministrativi ostativi all’esecuzione o nella presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al giudicato, con riguardo alla quale il giudice dell’esecuzione deve valutare gli esiti e i tempi della procedura.
Il collegio richiama il principio, espresso da Sez. 3 n. 43294 del 29 novembre 2005, Rv. 232645, secondo cui l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa con funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso: non vi è perciò ragione di adottarlo o mantenerlo in executivis quando l’effetto ripristinatorio si sia già prodotto, come nel caso di immobile già demolito.
Sul punto della modifica dell’immobile, la Corte richiama il consolidato indirizzo per cui l’ordine di demolizione riguarda l’edificio nel suo complesso, comprese le aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale o alla condanna, poiché l’obbligo di demolizione è dovere di restituito in integrum dello stato dei luoghi e investe il manufatto originario, le opere accessorie e complementari e le superfetazioni successive (Sez. 3 n. 6049 del 27.09.2016, Rv. 268831; in senso conforme Sez. 3 n. 16690 del 03.04.2025).
Nel caso esaminato la motivazione dell’ordinanza impugnata non specifica alcuno dei profili della ritenuta diversità, salvo il dato dimensionale, e non esclude che l’immobile esistente sia il risultato di una trasformazione di quello originario; non contiene alcun riferimento alla sopravvenuta adozione di atti amministrativi incompatibili con l’esecuzione dell’ordine.
Quanto al trasferimento del bene al coniuge, la Corte ribadisce che, stante la natura di sanzione amministrativa reale, l’obbligo ricade sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dall’essere stato autore del reato, e la sua efficacia non è esclusa dall’alienazione a terzi (Sez. 3 n. 20027 del 20 marzo 2024). Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata con rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.