Sequestro preventivo edilizio: ricorso per cassazione limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 38443 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è esperibile, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., per la sola violazione di legge. Il controllo di legittimità sul fumus commissi delicti è circoscritto alla verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, restando estranea ogni rivalutazione del merito. Non è censurabile in cassazione la correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, né l’accertamento di eventuali errori di fatto commessi dal giudice di merito nel verificarne la regolarità. Parimenti insindacabile è la valutazione del periculum in mora, quando sorretta da motivazione coerente e non illogica.
Il Fatto
Il tribunale del riesame, in parziale accoglimento della richiesta, annullava il decreto di sequestro preventivo limitatamente a una delle contestazioni cautelari, confermandolo nel resto. Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società coinvolta, impugnava l’ordinanza davanti alla Corte di cassazione, deducendo due censure: da un lato l’inscindibile correlazione tra la contestazione annullata e quella confermata, dall’altro la carenza di motivazione sul periculum in mora, sul rilievo che l’immobile era stato ceduto a terzi e i lavori ultimati prima del sequestro.
La questione approda in cassazione sulla verifica dei limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita il ricorso alla sola violazione di legge. Ne deriva che il controllo sul fumus si esaurisce nella verifica della compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 4 del 1993 e n. 7 del 2000.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che esso introduce questioni di merito, non consentite dalla legge. Il tribunale del riesame aveva ampiamente motivato sul fumus della contestazione confermata, escludendo la prospettata correlazione con il reato di falso. Il dato decisivo è testuale: la dichiarazione sostitutiva non conteneva alcuna quantificazione della consistenza volumetrica del manufatto, limitandosi a indicarne l’anno di costruzione. Da qui l’annullamento della contestazione di falso e, insieme, la conferma del fumus quanto alla contestazione edilizia, fondata su elementi specifici e compiutamente ripercorsi.
La Corte sottolinea che, in tema di reati edilizi, è insindacabile in sede di legittimità il controllo sulla correttezza dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi, essendo precluso l’accertamento di eventuali errori di fatto del giudice di merito, come affermato da Sez. III n. 45587 del 2024 e Sez. III n. 20571 del 2010. Il tenore motivazionale dell’ordinanza risponde così al prescritto controllo di compatibilità, con argomenti coerenti e ragionevoli.
Anche il secondo motivo è giudicato inammissibile, perché investe ancora il merito. Il tribunale aveva dedicato al periculum in mora specifica motivazione, valorizzando la potenziale ulteriore modificazione delle cose in sequestro, la circolazione delle porzioni immobiliari e l’attualità degli interventi. A fronte di ciò, il ricorrente non ha dimostrato l’integrale ultimazione dei lavori, avendo fatto riferimento al solo completamento strutturale e a un completamento non totale.
I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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