Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo estero e commissario ad acta (TAR Lazio n. 302 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento richiesto la mancata risposta dell’Amministrazione a fronte di un’istanza di un privato, quando sussiste un obbligo di provvedere e sia decorso il relativo termine. In materia di riconoscimento di titoli di abilitazione conseguiti in altro Stato dell’Unione europea, i termini sono quelli dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per provvedere, e dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in trenta giorni il termine per accertare la completezza della documentazione. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere, ordina all’Amministrazione di determinarsi nei termini di legge e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero, in altro Stato dell’Unione europea, corredata dei relativi certificati. L’istanza è stata inviata mediante il portale dedicato nel mese di giugno 2024.

Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lazio per accertare l’inadempimento dell’Amministrazione e ottenere la condanna a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e di porre i relativi costi a carico dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio senza fornire chiarimenti in ordine alla procedura seguita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua gli elementi necessari e sufficienti per configurare il silenzio rilevante: la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati, poiché la ricorrente è titolare di una posizione giuridica soggettiva che la legittima a ottenere un provvedimento e il termine generale di legge n. 241 del 1990 è inutilmente decorso.

Il Tribunale richiama la disciplina speciale del d.lgs. n. 206/2007. L’art. 16, comma 6, prevede che l’autorità competente provveda sul riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.

Dagli atti emerge che l’Amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere e che i termini di legge sono scaduti. A fronte delle allegazioni della ricorrente, il Ministero non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della procedura prevista. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è pertanto accolta.

Ne consegue l’obbligo, per l’Amministrazione, di comunicare entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della sentenza la completezza della documentazione esibita, ovvero le eventuali integrazioni necessarie, e di determinarsi definitivamente sull’istanza entro tre mesi dal completamento della documentazione. In difetto provvede il commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del Dirigente Generale preposto alla Direzione Generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso. Sia l’Amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che a quelli enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. In ragione delle oscillazioni della giurisprudenza d’appello sui presupposti del riconoscimento dei titoli stranieri, le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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