Silenzio sull’istanza di riconoscimento del titolo estero e obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 290 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra un silenzio rilevante, ai fini dell’adozione del provvedimento, la mancata risposta dell’Amministrazione a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Sul riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in altro Stato dell’Unione operano il termine generale della legge n. 241 del 1990 e il termine specifico dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dall’espletamento della documentazione completa il termine per provvedere. Decorsi tali termini, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e ordina all’Amministrazione di determinarsi, nominando fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero, in altro Stato dell’Unione, di abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso. L’Amministrazione non ha dato alcun riscontro alla domanda, né ha comunicato la completezza della documentazione esibita ovvero la necessità di integrazioni.
Di fronte a tale inerzia la ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lazio chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di provvedere e, in via ulteriore, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante silenzio dell’Amministrazione, con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua gli elementi necessari e sufficienti del silenzio rilevante nella sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e nella scadenza del relativo termine. Entrambi i presupposti risultano integrati nella fattispecie.
Il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 è inutilmente decorso e la ricorrente è titolare di una posizione giuridica soggettiva che la legittima a ottenere un provvedimento. Parimenti è spirato il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007.
Il Collegio richiama l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, per il quale l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, e il comma 2 dello stesso articolo, secondo cui entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.
Dagli atti emerge che l’Amministrazione è rimasta inerte e che i termini di legge sono scaduti. A fronte delle allegazioni della ricorrente, il Ministero non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della procedura. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è pertanto accolta.
L’Amministrazione deve accertare entro trenta giorni dalla pubblicazione o notifica della sentenza la completezza della documentazione, dandone notizia all’interessata ovvero richiedendo le integrazioni, e determinarsi definitivamente entro tre mesi dal completamento della richiesta. In difetto provvede un Commissario ad acta, nominato fin d’ora nel Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso.
Amministrazione e Commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati con le sentenze della Corte di Giustizia UE citate, e a quelli enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Le spese sono compensate per le oscillazioni della giurisprudenza d’appello sui presupposti del riconoscimento dei titoli stranieri, con particolare riguardo all’Adeverinta ministeriale e al procedimento da seguire.
Nota della Redazione
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