Revoca parziale dell’ordine di demolizione e obbligo di preavviso al proprietario (TAR Piemonte n. 576 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune, a seguito di una rinnovata istruttoria, esonera dall’obbligo di demolizione uno dei destinatari della precedente ordinanza e concentra l’obbligo di ripristino sul solo proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso costituisce revoca parziale dell’atto precedente e non mera rettifica. Pur costituendo la repressione degli abusi edilizi attività di natura vincolata, di norma non assistita da garanzie partecipative, il preavviso di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è dovuto quando il destinatario, se avvisato, avrebbe potuto utilmente rappresentare la propria estraneità all’abuso e contribuire all’individuazione dell’effettivo responsabile. In tal caso non opera il meccanismo conservativo dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990. L’ordinanza che ometta tale preavviso è illegittima.
Il Fatto
La ricorrente, società immobiliare proprietaria di una porzione di area interclusa di 21 mq., impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ordinato la demolizione di una struttura a doppio emiciclo, realizzata in ampliamento di un capannone di proprietà di altra società.
Con il provvedimento impugnato il Comune ha modificato la precedente ordinanza del 2 agosto 2023, di identico tenore, esonerando dall’obbligo di ripristino la società confinante, che aveva provato la propria estraneità all’abuso. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun avviso di avvio del procedimento di autotutela e di non poter materialmente eseguire la demolizione, essendo il volume abusivo strutturalmente collegato all’edificio confinante. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il provvedimento impugnato non si riduce a mera rettifica della precedente ordinanza del 2 agosto 2023, poiché il Comune ha esonerato dall’obbligo di demolizione la società confinante, che aveva trasmesso documentazione volta a provare la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso.
Conseguente a una rinnovata istruttoria, l’ordinanza si configura come revoca parziale della precedente, a beneficio della società confinante, lasciando in capo alla sola ricorrente l’obbligo di demolire il manufatto abusivo. In tale situazione il Comune avrebbe dovuto preavvisare la ricorrente dell’intenzione di modificare l’ordinanza.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la repressione degli abusi edilizi costituisce attività di natura vincolata, di norma non assistita da inderogabili garanzie partecipative. Tuttavia, nella specie, non può trovare applicazione il meccanismo conservativo dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990: è indubbio che la ricorrente, se preventivamente avvisata, avrebbe potuto utilmente esercitare il contraddittorio procedimentale, rappresentando la propria estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva e contribuendo all’approfondimento istruttorio sull’individuazione dell’effettivo responsabile.
Ne discende l’illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, con assorbimento delle restanti censure del primo motivo. Il Collegio rileva inoltre che, se la motivazione specifica le circostanze che inducono a ritenere estranea agli abusi la società confinante, nessuna istruttoria risulta condotta ai fini dell’individuazione dell’autore dell’abuso, con conseguente fondatezza anche del secondo motivo.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza impugnata annullata, con condanna del Comune alle spese processuali.
Nota della Redazione
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